DECRETO LEGISLATIVO

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestaz

Numero 83 Anno 2021 GU 15.06.2021 Codice 21G00094

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

Art. 5

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Comma 1

Modificazioni al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

Art. 6

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Comma 1

Modificazioni al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489

Art. 7

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Comma 1

Disposizioni di attuazione

Comma 2

Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove necessario, d'intesa tra loro, sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui al presente decreto e sono definite le modalita' operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021 e 110,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).


Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 10

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Comma 1

Applicazione

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.