All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «38-bis».
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Modificazioni al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Comma 2
L'articolo 11-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' abrogato.
Art. 6
#Comma 1
Modificazioni al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Disposizioni di attuazione
Comma 2
Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove necessario, d'intesa tra loro, sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui al presente decreto e sono definite le modalita' operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
Comma 2
Sono abrogati i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Art. 9
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021 e 110,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
#Comma 1
Applicazione
Comma 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.