DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. (10G0072)

Numero 48 Anno 2010 GU 31.03.2010 Codice 010G0072

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;48

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Al fine di garantire la continuita' delle iniziative economiche, i soggetti qualificati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore alla data del 31 dicembre 2009, quali operatori professionali registrati, continuano ad operare in qualita' di destinatari registrati ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 come modificato dal presente decreto legislativo, nel rispetto degli obblighi per i medesimi previsti.


Fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle fattispecie da stabilire con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, possono continuare ad essere applicate le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente fino alla data del 31 dicembre 2009.


In tutte le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «operatore registrato», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «destinatario registrato».


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni varie

Comma 2

Con determinazioni del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime sospensivo.


Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza sono stabilite le modalita' e gli adempimenti per l'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche a modifica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210.


Il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo e' stabilito con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza.


Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite procedure semplificate per la circolazione, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


I registri, la cui tenuta e' obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, fatta eccezione per quelli relativi ai tabacchi lavorati, possono essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, le modalita' di attuazione della disposizione di cui al presente comma.


Art. 4

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34 e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresi' apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;
3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;
4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;
6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.


Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 e' abrogato.


Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l'articolo 4 e' abrogato.


Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'articolo 1, i commi 486 e 487 sono abrogati.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.