Negli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificati dal presente decreto, le parole: "ispettore" e "ispettori", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "esperto" e "esperti".
E' abrogato l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.