DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.

Numero 151 Anno 2005 GU 29.07.2005 Codice 005G0178

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-25;151

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 5

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Comma 1

((IL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))


Art. 6

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Comma 1

(Raccolta separata)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b) nonche' per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. . L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 10

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Comma 1

(Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 13

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Comma 1

(Obblighi di informazione)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 15

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Comma 1

(Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE)

Comma 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.


IL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.


Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, e', altresi', istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che " Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' ridenominato «Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie»".


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49))


Art. 20

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Comma 1

(Disposizioni transitorie e finali)

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).


Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dei produttori con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).