(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione).
Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
La Banca d'Italia puo', sentita l'autorita' competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b), c) e d), se questo e' una societa' controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non e' esso stesso un ente designato per la risoluzione.
In deroga ((ai commi 1 e 2)), le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono societa' controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo e' soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea.
((In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia puo' determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) e' controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:
1.1) l'ente designato per la risoluzione e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;
1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili;
1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sarebbe sproporzionata;
2) e' destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi e' una prevalenza di enti designati per la liquidazione;
b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilita' e fattibilita' della strategia di risoluzione del gruppo, ne' sulla capacita' del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, ne', infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.))
Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente comma si applica altresi' alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2.
Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 ((, 3-bis)) e 4 il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in conformita' all'articolo 16-quinquies.
(((Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili include le seguenti passivita' emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:
a) passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata;
b) passivita' emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.))
((Le passivita' incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:
a) le passivita' emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;
b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b).))
La Banca d'Italia puo' altresi' non applicare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui presente articolo nei confronti di una societa' controllata da un soggetto che non e' un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione.
Quando cio' e' concordato tra le autorita' partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passivita' o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della societa' controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di societa' da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).