DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consigl

Numero 180 Anno 2015 GU 16.11.2015 Codice 15G00195

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2-bis

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Comma 1

(( (Disciplina applicabile ad altri intermediari). ))

Comma 2

((


Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle societa' appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.


))


Comma 3

Titolo II - AUTORITA'

Art. 3

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Comma 1

Banca d'Italia

Comma 2

La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato.
Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.


La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.


Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Banca d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita' di risoluzione di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilita', determinazione del requisito minimo di ((fondi propri e passivita' computabili)), avvio della risoluzione e adozione delle relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dell'autorita' di risoluzione di quello Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da disposizioni dell'Unione europea.


La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'ABE.


La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.


La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea ((ed e' l'autorita' di risoluzione nazionale ai fini delle disposizioni del MRU)); collabora con la Banca Centrale Europea, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF ((e il MRU)) e con le altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia puo' inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma.


La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34.


La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione.


I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.


Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.


Art. 4

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Comma 1

Ministro dell'economia e delle finanze

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il provvedimento di cui all'articolo 32 con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto.


La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.


Art. 5

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Comma 1

Segreto

Comma 2

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto.
Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.


I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati. ((Restano ferme le disposizioni del MRU in materia di comunicazione delle informazioni al Comitato di Risoluzione Unico o alla Banca Centrale Europea.))


La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.


Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.


Art. 6

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Comma 1

Collaborazione tra autorita'


Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.


La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.


La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF ((e il MRU)), nonche' con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato membro che ha fornito le informazioni.


Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con le autorita' e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.
La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorita' di Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.


Art. 6-bis

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Comma 1

(( (Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia). ))

Comma 2

((


Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU il presente decreto legislativo si applica, in quanto compatibile con tali disposizioni, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente decreto si applica, inoltre, per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del MRU e in quanto compatibile con queste ultime.


Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio di compiti di risoluzione e, per alcuni di essi, prevedono differenti modalita' di cooperazione tra il Comitato di Risoluzione Unico e le autorita' nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.


Nelle materie inerenti l'esercizio dei compiti attributi al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VII sono applicate secondo quanto ivi previsto.


Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.


La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad essa attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto da parte dei soggetti indicati dall'articolo 2 degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli stessi.


))


Comma 3

Titolo III - MISURE PREPARATORIE Capo I Piani di risoluzione

Art. 7

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Comma 1

Piani di risoluzione individuali

Comma 2

La Banca d'Italia predispone, sentita ((...)) l'autorita' competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.


Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito ((dall'articolo 102.))


Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento atte ad affrontarli, in conformita' al Capo II.


Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attivita' o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.


((


Il piano e' riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione o l'esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.


Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d'Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.


))


Art. 8

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Comma 1

Piani di risoluzione di gruppo

Comma 2

Per ciascun gruppo che include una banca italiana, e' predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo bancario e delle societa' incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c) ((, e che identifica uno o piu' enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione)).


Il piano di risoluzione e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito ((dall'articolo 103.))


Il piano di risoluzione e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.


Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorita' di risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle societa' del gruppo; sono inoltre sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata.


Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri Stati membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo.


((


Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalita' previste dall'articolo 70.


))


Art. 9

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Comma 1

Cooperazione

Comma 2

I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite ((dell'autorita')) competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da questa stabiliti.


Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia.


Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione.


La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle societa' che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonche' ((dall'autorita')) competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessita' di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione.


Art. 10

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Comma 1

Trasmissione delle informazioni e dei piani di risoluzione di gruppo

Comma 2

La capogruppo trasmette alla Banca d'Italia le informazioni richieste in conformita' dell'articolo 9. Le informazioni riguardano tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce.


Le informazioni trasmesse alle autorita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), nonche' alle autorita' competenti delle societa' controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la societa' controllata o la succursale significativa di loro rispettiva competenza. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le informazioni d'interesse dell'ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo consenso dell'autorita' competente o di risoluzione interessata.


I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo, nonche' ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorita' competenti interessate.


Alla banca interessata e' trasmessa una sintesi degli elementi fondamentali del piano.


Art. 11

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Comma 1

Piani di risoluzione in forma semplificata

Comma 2

La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.


Comma 3

Capo II - Risolvibilita'

Art. 12

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Comma 1

Valutazione della risolvibilita'


La Banca d'Italia valuta, sentita ((...)) l'autorita' competente, se una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.


Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa puo' essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali.


La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformita' dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.


Art. 13

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Comma 1

Valutazione della risolvibilita' dei gruppi


La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione e competenti di quegli Stati.


((


Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo puo' essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.


))


Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati ((dall'articolo 104)) e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3.


La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformita' all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'art. 15.


((


Se un gruppo e' composto da piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilita' e' effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformita' al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilita' dell'intero gruppo ed e' effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 8.


))


Art. 13-bis

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Comma 1

(( (Potere di vietare talune distribuzioni). ))

Comma 2

((


Il divieto disposto ai sensi del comma 1 ha ad oggetto le distribuzioni per la parte eccedente l'ammontare massimo distribuibile calcolato secondo quanto previsto dal comma 7; esso viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.


La valutazione di cui al comma 3 e' effettuata dalla Banca d'Italia almeno ogni mese fino a quando perdura il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale di cui al comma 1 e comunque non oltre nove mesi dall'informativa di cui al comma 3.


Quando la Banca d'Italia non adotta il divieto ai sensi del comma 5, essa ne informa l'autorita' competente. La valutazione di cui al comma 5 e' effettuata dalla Banca d'Italia con cadenza almeno mensile fino a quando perdura la situazione di cui al comma 5.


L'ammontare massimo distribuibile e' calcolato moltiplicando la somma determinata ai sensi del comma 8 per il fattore determinato ai sensi del comma 9. All'importo cosi' calcolato sono sottratti gli importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o c).


La somma di cui al comma 7 e' pari alla somma degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto degli oneri fiscali e di qualsiasi distribuzione di cui al comma 1, lettera a), b) o c), ove gia' non considerate nel calcolo degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio («risorse distribuibili»).


I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove «Qn» = numero del rispettivo quartile.


))


Art. 14

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Comma 1

Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di banche non facenti parte di un gruppo


Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla banca stessa, ((all'autorita')) competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15.


((


Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti.


))


((


La Banca d'Italia, sentita l'autorita' competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne da' comunicazione alla banca.
In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorita' competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e sulla sua capacita' di contribuire al sistema economico, nonche' sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.


))


Art. 15

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Comma 1

Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi


Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo, ((all'autorita')) competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.


((


La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonche', se questo include piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo.


))


((


Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.


))


La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.


((


La decisione e' motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilita' sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione e' adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3.


))


In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.


Art. 16

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Comma 1

Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'

((


((


La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.


))


Comma 2

((Capo II-bis - Requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili))

Art. 16-bis

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Comma 1

(Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili)

Comma 2

I soggetti di cui all'articolo 2 ((che non sono enti designati per la liquidazione)) rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.


((Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.))


((La Banca d'Italia puo' determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.))


Art. 16-ter

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Comma 1

(Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili)

Comma 2

Gli intermediari ((esentati)) ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.


Art. 16-quater

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Comma 1

(( (Passivita' computabili nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). ))

Comma 2

((


Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili le passivita' che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72-bis, 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d), e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al periodo precedente, quando il presente decreto fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la risoluzione di cui, rispettivamente, agli articoli 92- bis e 92- ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di questi articoli sono computabili le passivita' indicate all'articolo 72-duodecies del suddetto regolamento in conformita' della Parte II, Titolo I, Capo 5-bis dello stesso.


I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non e' soggetta all'articolo 54, comma 2. Le passivita' da essi derivanti sono computate nel requisito di passivita' soggette a bail-in soltanto per la parte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b).


Fermo restando quanto previsto all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-sexies, comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una componente del requisito di cui all'articolo 16-septies pari all'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili o passivita' di cui al comma 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72-ter, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca d'Italia puo' disporre che questi enti rispettino con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 un livello inferiore all'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, ma superiore all'importo risultante dalla formula ( 1-(X1/X2) ) x 8% delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dove:
X1 = 3,5 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
X2 = somma del 18 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo del requisito combinato di riserva di capitale.


Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma 5 porta la componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 a un livello superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa componente del requisito sia limitata al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, purche' nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilita' di utilizzare il fondo di risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili consenta all'ente designato per la risoluzione di applicare il bail-in nell'ammontare indicato all'articolo 49, commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 ai sensi del presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business dell'ente interessato. Il presente comma non si applica ai soggetti assimilati agli enti di maggiori dimensioni.


La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle passivita' escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, supera il 10 per cento delle passivita' con lo stesso rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale.


Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passivita' risultanti da uno strumento derivato sono incluse nelle passivita' totali, purche' siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.


I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passivita' di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12.


))


Art. 16-quinquies

#

Comma 1

(Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili)

Comma 2

((Agli strumenti di fondi propri e alle passivita' computabili emessi da societa' controllate che sono enti designati per la liquidazione, nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, non si applicano le deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.))


((In deroga al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione, ma sono controllati da un ente designato per la risoluzione o da una societa' avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, deducono gli strumenti di fondi propri detenuti in enti designati per la liquidazione, appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ma nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, qualora l'importo aggregato di tali strumenti detenuti sia pari o superiore al 7 per cento dell'importo totale dei fondi propri e delle passivita' che soddisfano i criteri di computabilita' di cui all'articolo 16-octies, comma 6, di detti soggetti, calcolato annualmente al 31 dicembre come media nei dodici mesi precedenti.))


Nel determinare il requisito individuale in percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8.


Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti subordinati computabili o passivita' di cui all'articolo 16-quater, comma 4.


Sentita l'autorita' competente, la Banca d'Italia puo' applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili, alla misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7.


Per determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui all'articolo 2, che non e' esso stesso un ente designato per la risoluzione ed e' controllato da un ente designato per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passivita' emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11 e' sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prescelta.


Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di passivita' computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, e' soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passivita' computabili sufficienti a coprire l'importo delle passivita' suscettibili a essere escluse dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte.


Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro.


Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale europea quando questa e' l'autorita' competente, delle disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle opzioni concesse dallo stesso regolamento.


Art. 16-sexies

#

Comma 1

(Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o societa' controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei)

Comma 2

La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non e' sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies.


((


))


Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla societa' controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.


Art. 16-septies

#

Comma 1

(( (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili agli enti designati per la risoluzione). ))

Comma 2

((


La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies, in applicazione degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies e tenendo conto dell'eventualita' che le societa' controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.


Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarieta' e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalita' con le quali queste componenti vi provvedono.


))


Art. 16-octies

#

Comma 1

(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione).


Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10.


La Banca d'Italia puo', sentita l'autorita' competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b), c) e d), se questo e' una societa' controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non e' esso stesso un ente designato per la risoluzione.


In deroga ((ai commi 1 e 2)), le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono societa' controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo e' soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione europea.


((In deroga ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia puo' determinare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata nei confronti di un soggetto di cui ai commi 1 e 2 se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il soggetto soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) e' controllato direttamente dall'ente designato per la risoluzione e:
1.1) l'ente designato per la risoluzione e' una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico Bancario avente sede legale in Italia e facente parte del medesimo gruppo soggetto a risoluzione;
1.2) l'ente designato per la risoluzione non controlla direttamente altri soggetti, aventi sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, nei confronti dei quali sia stato determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili;
1.3) l'applicazione delle deduzioni previste dall'articolo 72-sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sarebbe sproporzionata;
2) e' destinatario del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro solo su base consolidata e la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata non porterebbe a sovrastimare la componente di ricapitalizzazione di cui all'articolo 16-quinquies, comma 1, lettera b), del sottogruppo costituito dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento in questione, in particolare se vi e' una prevalenza di enti designati per la liquidazione;
b) l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata invece che su base individuale non ha un effetto negativo significativo sulla credibilita' e fattibilita' della strategia di risoluzione del gruppo, ne' sulla capacita' del soggetto di rispettare il proprio requisito di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione, ne', infine, sull'adeguatezza del meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, a norma del titolo IV, capo II, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili del soggetto in questione o di altre componenti del gruppo soggetto a risoluzione.))


Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui all'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente comma si applica altresi' alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2.


Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 ((, 3-bis)) e 4 il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in conformita' all'articolo 16-quinquies.


(((Nei casi indicati ai commi 3 e 3-bis, quando il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' applicato su base consolidata, il relativo ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili include le seguenti passivita' emesse ai sensi del comma 6, lettera a), dai soggetti controllati di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea inclusi nel perimetro di consolidamento:
a) passivita' emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione non inclusi nel perimetro di consolidamento del soggetto che rispetta il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata;
b) passivita' emesse a favore di un azionista non facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.))


((Le passivita' incluse nell'ammontare dei fondi propri e delle passivita' computabili ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 6-bis, non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile al soggetto controllato incluso nel perimetro di consolidamento, la somma dei seguenti elementi:
a) le passivita' emesse dal soggetto controllato a favore del soggetto che soddisfa il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili su base consolidata e da esso acquistate, direttamente o indirettamente tramite altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione inclusi nel perimetro di consolidamento;
b) i fondi propri emessi dal soggetto controllato conformemente al comma 6, lettera b).))


La Banca d'Italia puo' altresi' non applicare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili di cui presente articolo nei confronti di una societa' controllata da un soggetto che non e' un ente designato per la risoluzione quando si verifichino in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione.


Quando cio' e' concordato tra le autorita' partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passivita' o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della societa' controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di societa' da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).


Art. 16-novies

#

Comma 1

(( (Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi). ))

Comma 2

((


))


Art. 16-decies

#

Comma 1

(Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili)

Comma 2

La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorita' competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.


Se il gruppo include societa' di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo.


((


Quando piu' enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia valuta, anche nell'ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell'articolo 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall'articolo 72-sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea e la somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.


La somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera a), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea non e' inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, lettera b), del presente decreto e all'articolo 12-bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.


))


Art. 16-undecies

#

Comma 1

(Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito)

Comma 2

Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa e' l'autorita' competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza.


((La Banca d'Italia determina, tenuto conto delle modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate della Commissione europea su proposta dell'ABE, il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico applicabili agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali abbia determinato il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1-ter.
Dette modalita' sono determinate nei limiti di quanto necessario per verificare il rispetto di tale requisito e sono comunicate all'ente designato per la liquidazione.))


Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformita' al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.


Art. 16-duodecies

#

Comma 1

(Segnalazioni all'ABE)

Comma 2

La Banca d'Italia, con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di ((fondi propri e passivita' computabili)) da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies ((, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis)).


Art. 16-terdecies

#

Comma 1

(( (Violazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili). ))

Comma 2

((


Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, puo' altresi' valutare se i soggetti di cui all'articolo 2 siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17, 19 o 33 del presente decreto.


La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorita' competente.


))


Art. 16-quaterdecies

#

Comma 1

(( (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passivita'). ))

Comma 2

((


I soggetti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in cui e' stato applicato il bail-in o sono state adottate misure che hanno comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale e altre passivita' subordinate nel contesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), o ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.


Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 2 ai quali e' stato applicato uno strumento di risoluzione o il potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia fissa un termine entro il quale ristabilire il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.


Il rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili definita dall'articolo 16-quater, commi 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, non e' richiesto per i tre anni successivi alla data in cui l'ente designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi.


Per facilitare il graduale aumento della capacita' di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non e' vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.


Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacita' di accedere ai mercati dei capitali per le passivita' computabili e della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.


La Banca d'Italia puo' modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente articolo.


))


Comma 3

Titolo IV - RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CRISI Capo I Disposizioni generali Sezione I Presupposti e obiettivi

Art. 17

#

Comma 1

Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi

Comma 2

Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.


Art. 18

#

Comma 1

Sostegno finanziario pubblico straordinario

Comma 2

Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorita' nazionali.


Art. 19

#

Comma 1

Accertamento dei presupposti

Comma 2

L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.


((


La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' accertata, in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia.


))


((


L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorita' competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorita' di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorita' di vigilanza su base consolidata e al CERS.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)).


Art. 19-bis

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Comma 1

(( (Potere di sospendere taluni obblighi). ))

Comma 2

((


La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformita' dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali.


Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria e la liquidita' del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto.


La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.


Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parita' di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonche' della necessita' di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorita' coinvolte in questa procedura.


Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresi' sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto.


Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa.


Il provvedimento con cui e' disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui e' stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.


Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del Testo Unico Bancario.


Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 e' stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo 66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.


))


Art. 20

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Comma 1

Individuazione della procedura di crisi

Comma 2

La risoluzione e' disposta quando ((, in conformita' delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o)) la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno o piu' obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.


Art. 21

#

Comma 1

Obiettivi della risoluzione

Comma 2

La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo alla continuita' delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, alla stabilita' finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonche' dei fondi e delle altre attivita' della clientela.


Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore.


Art. 22

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Comma 1

Principi della risoluzione

Comma 2

Le azioni di risoluzione tengono conto della complessita' operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.


Comma 3

Sezione II - Valutazione

Art. 23

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Comma 1

Valutazione

Comma 2

L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ((e di passivita' computabili)) nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'.


La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario.


Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.


Art. 24

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Comma 1

Finalita' e contenuto della valutazione


La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravita' delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al momento in cui e' effettuata la valutazione; ove possibile, e' altresi' fornita una stima delle perdite che potrebbero risultare al momento dell'applicazione delle azioni di risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e ((degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili)).


La valutazione non puo' basarsi sull'eventualita' che sia concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidita' di emergenza o un'assistenza di liquidita' della banca centrale con caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso d'interesse.


La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni che il fondo di risoluzione puo' imputare per eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione.


La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.


Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle attivita' e delle passivita' sono integrate con una stima del valore di mercato delle attivita' e delle passivita'.


Art. 25

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Comma 1

Valutazione provvisoria

Comma 2

Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale ((, delle passivita' computabili)) possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria.


La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.


La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima e' effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta. ((La valutazione definitiva di per se' non richiede modifiche al programma di risoluzione.))


La valutazione definitiva e' finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2.


Art. 26

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Comma 1

Tutela giurisdizionale e indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione


La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni ((, gli strumenti di capitale e le passivita' computabili)) si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione e' parte integrante della decisione.


Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo' essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.


Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37, commi 7 e 8.


Comma 2

Capo II - ((Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passivita' computabili))

Art. 28

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Comma 1

Strumenti soggetti a riduzione o conversione

Comma 2

((


Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).


))


Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a:
((a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;))
((b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30.))


((


Se gli strumenti e le passivita' oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passivita' e' esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione.


))


((


La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passivita' indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.


))


Art. 29

#

Comma 1

Riduzione o conversione

Comma 2

La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. ((Nel caso previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento e' pubblicato secondo la previsione dell'articolo 32, commi 3 e 5.))


Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58. ((Si applicano altresi' gli articoli 87 e 88.))


L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite ((, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione)), come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza.


Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata ((e quello delle passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno)) non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.


((


Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passivita' computabili, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a).


))


Art. 30

#

Comma 1

Cooperazione fra autorita'


La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti ((e delle passivita' di cui all'articolo 28)) nei confronti di societa' aventi sede in Italia.


Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.


Art. 31

#

Comma 1

Ulteriori previsioni in caso di conversione

Comma 2

Ai titolari degli strumenti ((o delle passivita')) soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato.


Ai titolari degli strumenti ((o delle passivita')) soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societa' controllate dallo Stato.


All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'articolo 53.


Comma 3

Capo III - Avvio e chiusura della risoluzione

Art. 32

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Comma 1

Avvio della risoluzione

Comma 2

L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.


Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorita' competenti per la vigilanza ((o la risoluzione)) sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti.


Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.


Il programma di risoluzione puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.


Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
8.


Art. 32-bis

#

Comma 1

(( (Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo). ))

Comma 2

((


In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' capogruppo e di una o piu' banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.


))


Art. 33

#

Comma 1

Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti

Comma 2

Una societa' finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una societa' inclusa nella vigilanza su base consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella vigilanza consolidata.


Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se ((e' verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2)). Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro.


Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puo' ((comunque)) essere avviata quando:
((a) la societa' e' un ente designato per la risoluzione;))
((b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non e' a sua volta un ente designato per la risoluzione;))
((c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) e' tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed e' necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo.))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)).


L'organo di amministrazione o quello di controllo di una societa' indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, quando reputa che la societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita' competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.


Art. 34

#

Comma 1

Attuazione del programma di risoluzione

Comma 2

La Banca d'Italia da' esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.


La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.


Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5.


((


Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.


))


Art. 35

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Comma 1

Effetti della risoluzione

Comma 2

Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.


L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia.


Art. 36

#

Comma 1

Dichiarazione dello stato di insolvenza

Comma 2

Se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo 82, comma 2, del Testo Unico Bancario. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.


Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. ((Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)) trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione. ((2))


Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. ((I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.))
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 6) che le presenti modifiche si applicano "alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 37

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Comma 1

Commissari speciali

Comma 2

I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.


I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.


Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi ((1-ter,)) 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.


Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato.


Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo.


Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi ((1-ter,)) 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.


I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. (2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 6) che la presente modifica si applica "alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 37-bis

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Comma 1

(( (Altre spese). ))

Comma 2

((


))


Art. 38

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Comma 1

Chiusura della risoluzione

Comma 2

La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata ((...)) l'autorita' competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.


Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3.


Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2. (2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma 6) che la presente modifica si applica "alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 3

Capo IV - Misure di risoluzione Sezione I Disposizioni generali

Art. 39

#

Comma 1

Misure di risoluzione

Comma 2

La cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.


Comma 3

Sezione II - Cessione di beni e rapporti giuridici Sottosezione I Cessione a un soggetto terzo

Art. 40

#

Comma 1

Cessione

Comma 2

La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II.


La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7.


Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo articolo.


La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilita' finanziaria.


La Banca d'Italia, se del caso su richiesta ((dell'autorita')) competente, puo', in vista dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dell'articolo 5.


Art. 41

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Comma 1

Autorizzazioni

Comma 2

Se la cessione ha ad oggetto rapporti afferenti ad attivita' riservate, la pertinente autorizzazione puo' essere rilasciata al cessionario che ne sia privo, su istanza di quest'ultimo, anche contestualmente alla cessione.


I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche in deroga ai termini ivi stabiliti.


In caso di mancata alienazione entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, in qualita' di autorita' competente, d'intesa con la Banca d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure amministrative previste per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal Testo Unico Bancario.


Comma 3

Sottosezione II - Cessione a un ente-ponte

Art. 42

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Comma 1

Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte

Comma 2

L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.


Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.


In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo.


L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la prestazione di servizi e attivita' di investimento se e' autorizzato allo svolgimento delle medesime attivita' ai sensi della normativa vigente.


L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o nella prestazione di servizi e attivita' di investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni attuative.


In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e' autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita' bancaria o a prestare servizi e attivita' di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti.


L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a risoluzione.


Art. 43

#

Comma 1

Cessione

Comma 2

Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.


((


La Banca d'Italia puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, purche' la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.


))


Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.


Si applica l'articolo 40, comma 3.


Art. 44

#

Comma 1

Cessazione dell'ente-ponte

Comma 2

1.La Banca d'Italia dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
b) la totalita', o la quasi totalita', dei diritti, delle attivita' o delle passivita' dell'ente-ponte e' ceduta ad un terzo;
c) sono completati la liquidazione delle attivita' e il pagamento delle passivita' dell'ente-ponte;
d) e' scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma 3.
2. La cessazione della qualifica di ente-ponte e' disposta quando e' accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), ha ragionevoli probabilita' di verificarsi e, in ogni caso, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte.
3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato per uno o piu' periodi della durata di un anno ciascuno quando:
a) nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o
b) la proroga e' necessaria per mantenere la continuita' di servizi bancari o finanziari essenziali.
4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere b) o d), l'ente-ponte e' liquidato secondo le modalita' previste dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte e' distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte e' cessionario di diritti, attivita' o passivita' di piu' enti sottoposti a risoluzione, si procede alla liquidazione delle attivita' o al pagamento delle passivita' cedute da ciascuno di questi e non dell'ente-ponte stesso.


Comma 3

Sottosezione III - Cessione a una societa' veicolo per la gestione di attivita'

Art. 45

#

Comma 1

Costituzione e funzionamento della societa' veicolo per la gestione delle attivita'


La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore ((, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa' stessa ovvero la sua liquidazione)). Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.


Art. 46

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Comma 1

Cessione

Comma 2

Il corrispettivo per la cessione e' determinato in conformita' con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo puo' essere simbolico o anche mancare. Esso puo' consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo. Se il valore di quanto ceduto e' negativo, l'atto di cessione puo' prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato.


La societa' veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della societa' veicolo.


Comma 3

Sottosezione IV - Disposizioni comuni

Art. 47

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Comma 1

Disposizioni comuni alle cessioni

Comma 2

Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III.


Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario.


Della cessione e' data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario.


Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile.


Se la cessione ha ad oggetto passivita', il cedente e' liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.


La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile.
Non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro 180 giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo Unico della Finanza.


Salvo quanto e' disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o passivita' non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.


Comma 3

Sezione III - Bail-in

Art. 48

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Comma 1

Finalita' del bail-in


Nei confronti del soggetto al quale viene applicato il bail-in puo' essere disposta la trasformazione della forma giuridica, anche successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni della Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, ad eccezione degli articoli 2498 e 2500, che si applicano in quanto compatibili.


Art. 49

#

Comma 1

Passivita' escluse dal bail-in


((


La Banca d'Italia valuta l'opportunita' di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in ai sensi del comma 2 le passivita', diverse da quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti di componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, tenuto conto della attuazione della strategia di risoluzione prescelta.


))


L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e' preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio.


Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).


Art. 50

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))


Art. 51

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Comma 1

Importo del bail-in

Comma 2

Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e' provvisoria e l'importo del bail-in in essa indicato risulta superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore dei crediti, delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale puo' essere ripristinato per la differenza.


Art. 52

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Comma 1

Trattamento degli azionisti e dei creditori

Comma 2

Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e' ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in.


La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.


In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 55.


Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.


Art. 53

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Comma 1

Autorizzazioni

Comma 2

In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificataai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in, ne' impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state completate le valutazioni previste dall'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5.


Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca d'Italia stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 48, comma 2.


Art. 54

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Comma 1

Derivati

Comma 2

Il bail-in di una passivita' risultante da un derivato e' disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 2, la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passivita' oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera l).


Se le operazioni su derivati sono soggette a un accordo di netting, la Banca d'Italia o un esperto indipendente da questa nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I, Sezione II, la passivita' risultante da tali operazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo.


Art. 55

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Comma 1

Tasso di conversione del debito in capitale

Comma 2

Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione; se la conversione e' disposta quando il patrimonio netto del soggetto al quale e' applicato il bail-in ha valore positivo, il tasso di conversione e' definito in modo da diluire in maniera significativa l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti.


La Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello applicabile alle passivita' subordinate.


Art. 56

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Comma 1

Piano di riorganizzazione aziendale

Comma 2

Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48, comma 1, lettera a), e' redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale.


Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari speciali nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati ((dall'articolo 105.)).


Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine puo' essere prorogato di un mese.


Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario.
Quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autorita' di risoluzione interessate e all'ABE.


Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca d'Italia, d'intesa con ((...)) l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine dell'ente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto.


Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere.


L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano.


Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con ((...)) l'autorita' competente, l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia.


Quando e' applicabile la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione e' tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione e' notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se piu' breve.


Art. 57

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Comma 1

Effetti del bail-in

Comma 2

Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.


Quando una passivita' e' interamente cancellata, gli obblighi a carico dell'ente sottoposto a risoluzione sorti in relazione alla passivita' sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non puo' essere richiesto nell'ambito di successive procedure relative all'ente sottoposto a risoluzione, ne' al suo avente causa.


Quando una passivita' e' ridotta parzialmente, lo strumento o il contratto dal quale deriva la passivita' originaria resta efficace in relazione al debito residuo, salve le modifiche dell'importo degli interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera i).


Art. 58

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Comma 1

Rimozione degli ostacoli al bail-in

Comma 2

Le assemblee dei soggetti di cui all'articolo 2 delegano gli organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.


Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.


Resta ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera h).


Art. 59

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Comma 1

Riconoscimento contrattuale del bail-in

Comma 2

Quando una passivita' soggetta a bail-in ((...)) e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passivita' e' assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)).


Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo il 1° gennaio 2016.


La Banca d'Italia puo' chiedere all'emittente di fornire un parere legale relativo all'applicabilita' e all'efficacia della clausola contrattuale inserita.


L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passivita' indicate al comma 1.


((


La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passivita' disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1.


Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonche' il grado della passivita' in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1.


Il comma 4-ter si applica alle sole passivita' da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purche' esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti.


A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' dell'emittente. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.


Se, con riguardo a una classe di passivita' aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passivita' beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passivita' di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilita' dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilita' dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15.


La Banca d'Italia puo', anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passivita' alle quali si applica il comma 4-ter.


Le passivita' per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili.


))


Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.


Comma 3

Capo V - Poteri di risoluzione

Art. 61

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Comma 1

Poteri accessori

Comma 2

Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di impresa o dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante.


Art. 62

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Comma 1

Fornitura di servizi

Comma 2

La Banca d'Italia puo', in caso di cessione, imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attivita' cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario. Il presente comma si applica anche se i medesimi enti sono sottoposti a procedura concorsuale.


La Banca d'Italia puo' imporre a una componente italiana di un gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cio' e' stato chiesto da un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa componente del medesimo gruppo, anche quando la componente italiana non e' sottoposta a risoluzione.


Art. 63

#

Comma 1

Esecuzione di misure disposte da autorita'
di risoluzione di altri Stati membri


Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', di diritti o di passivita' soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca d'Italia fornisce all'autorita' di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente possibile.


Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passivita' ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passivita' dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.


I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dall'ordinamento dell'autorita' di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.


Art. 64

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Comma 1

Attivita', passivita', azioni
e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi


Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), e' estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non e' disposta e, se gia' disposta, e' ritirata limitatamente alle attivita', alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passivita' in questione.


Art. 65

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Comma 1

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione

Comma 2

L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.


Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.


((


Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo e dell'articolo 68, comma 1, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.


))


Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.


Art. 66

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Comma 1

Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna

Comma 2

La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a risoluzione.


((


))


Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.


((


La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese.


Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 e' esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia puo' disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui cio' e' compatibile con la situazione finanziaria e la liquidita' del soggetto in risoluzione.


))


Art. 67

#

Comma 1

Limitazione dell'escussione di garanzie

Comma 2

La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.


((


))


Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca d'Italia, assieme alle altre autorita' di risoluzione coinvolte, si adopera affinche' le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.


Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.


Art. 68

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Comma 1

Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi

Comma 2

La Banca d'Italia puo' sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.


((


))


La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48.


Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.


La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)).


Art. 68-bis

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Comma 1

(( (Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione). ))

Comma 2

((


Quando a un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si applicherebbero gli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68, se fosse disciplinato dal diritto italiano, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia puo' esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano di essere vincolate a quanto previsto dall'articolo 65.


La capogruppo italiana di un gruppo bancario assicura che le banche extracomunitarie, le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le societa' finanziarie aventi sede in uno Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti finanziari da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da parte della Banca d'Italia costituisca causa per l'attivazione di meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti.


Non e' tenuta al rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.


4. La Banca d'Italia puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche in assenza della clausola di cui al comma 1.))


((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'articolo 68-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, introdotto dal presente decreto, si applica ai soli contratti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo decreto legislativo, stipulati o modificati significativamente a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Comma 3

Capo VI - Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri

Art. 69

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Comma 1

Principi e criteri relativi a decisioni
o azioni che coinvolgono piu' Stati membri


Art. 70

#

Comma 1

Collegi di risoluzione

Comma 2

((


In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, nonche' la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa.


))


((


Quando una banca, un'impresa di investimento o una societa' finanziaria di uno Stato terzo controlla due o piu' soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le societa' aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una societa' avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa e' l'autorita' di risoluzione della societa' con attivita' totali in bilancio piu' elevate delle altre societa' del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter.


L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma e' subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati.


))


Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla societa' estera controllante.


Per le finalita' indicate al comma 1 le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.


Art. 71

#

Comma 1

Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche

Comma 2

Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca d'Italia, se e' l'autorita' di risoluzione di una societa' controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta e' presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di fondi propri e passivita' ((computabili)).


Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed e' stata deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedere che l'ABE si astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione puo' incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.


Art. 72

#

Comma 1

Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai collegi di risoluzione nei casi e secondo le modalita' previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea.


Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si coordinano, anche mediante scambio di informazioni, quando la Banca d'Italia concorre alla decisione di un collegio avente ad oggetto un'azione di risoluzione.


La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.


Art. 73

#

Comma 1

Scambio di informazioni

Comma 2

La Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autorita' di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione.


Nel caso siano richieste informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un'autorita' di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 e' effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autorita'.


Comma 3

Capo VII - Rapporti con Stati terzi

Art. 74

#

Comma 1

Riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi

Comma 2

Il presente articolo si applica in mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1 della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi.


Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo e' stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'art. 94, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, la Banca d'Italia vi da' esecuzione adottando, in conformita' all'ordinamento italiano, le misure a tal fine necessarie.


In mancanza di un collegio europeo di risoluzione o di una decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2 la Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le misure di risoluzione adottate in Stati terzi e da' loro esecuzione in conformita' al presente articolo.


La Banca d'Italia puo', se l'interesse pubblico lo esige, sottoporre a risoluzione una societa' controllante avente sede legale in Italia, esercitando tutti i relativi poteri, quando l'autorita' dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da quella societa' e avente sede legale in quello Stato sussistono i presupposti per la risoluzione secondo l'ordinamento di quest'ultimo.
Si applica l'art. 65.


Il riconoscimento delle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica l'eventuale assoggettamento a procedure concorsuali ai sensi dell'ordinamento italiano della banca autorizzata in Italia e controllata dalla societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo.


Art. 75

#

Comma 1

Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie

Comma 2

Nell'adozione delle azioni previste dal comma 1, la Banca d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si attiene, in quanto pertinenti, ai principi di cui all'art. 22, nonche' ai requisiti relativi all'applicazione delle misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV.


Si applica l'art. 65.


Art. 76

#

Comma 1

Cooperazione con le autorita' degli Stati terzi


In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca d'Italia puo' concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dall'ABE con le autorita' degli Stati terzi.


La stipula di protocolli di cooperazione con autorita' di Stati terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorita' di Stati terzi ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.


I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.


Art. 77

#

Comma 1

Scambio di informazioni riservate

Comma 2

Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione Europea.


Comma 3

Titolo V - FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 78

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse."


Art. 78-bis

#

Comma 1

(( (Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico).))

Comma 2

((


I soggetti tenuti al versamento dei contributi previsti dal Titolo V, Capo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, versano alla Banca d'Italia tali contributi ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' dell'accordo fra gli Stati membri sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione Unico fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014 e ratificato ai sensi della legge 22 novembre 2015, n. 188, e adempiono gli altri obblighi ivi disciplinati.


La Banca d'Italia trasferisce al Fondo di Risoluzione Unico i contributi raccolti dai soggetti indicati dal comma 1, secondo quanto previsto ai sensi del regolamento e dell'accordo ivi citati.


I contributi raccolti ai sensi del comma 1 costituiscono - fino al trasferimento di cui al comma 2 - un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che li ha versati. Questo patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente articolo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato i contributi o nell'interesse degli stessi.


))


Art. 78-ter

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Comma 1

(( (Recupero degli aiuti di Stato).))

Comma 2

((


A seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato erogati dal Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Il provvedimento della Banca d'Italia costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.


La riscossione degli importi dovuti e' effettuata secondo le modalita' previste dall'articolo 145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di Risoluzione Unico.


Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.


))


Art. 79

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".


Art. 80

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".


Art. 81

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".


Art. 82

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".


Art. 83

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".


Art. 84

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".


Art. 85

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse".


Art. 86

#

Comma 1

Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione

Comma 2

((


Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'articolo 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario.


))


In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte.


La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II.


In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.


Se una valutazione a norma dell'articolo 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89.


Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purche' l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'((articolo 96-bis.1, comma 3)), del Testo Unico Bancario. ((1))


Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinche' l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni.


In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 2 comma 6, lettera b)) che "al comma 6, la parola: «ammessi» e' sostituita dalla seguente «ammissibili»".


Comma 3

Titolo VI - SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 87

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Comma 1

Trattamento di azionisti e creditori in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali

Comma 2

In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni non possono subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale applicabile.


Nell'ipotesi di cessione parziale di diritti, attivita' e passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti hanno diritto di ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione.


Art. 88

#

Comma 1

Valutazione della differenza di trattamento

Comma 2

La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta dal medesimo esperto.


La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dell'ente sottoposto a risoluzione.


((


Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 37, commi 7 e 8.


))


Art. 89

#

Comma 1

Salvaguardia per azionisti e creditori

Comma 2

Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'articolo 88.


La somma indicata al comma 1 e' a carico del fondo di risoluzione.


Art. 90

#

Comma 1

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

Comma 2

Quando e' trasferita solo una parte dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da un ente sottoposto a risoluzione, da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1, lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformita' di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando le limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68.


Art. 91

#

Comma 1

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting

Comma 2

Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietato il trasferimento che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.


Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietata la modifica o l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.


Art. 92

#

Comma 1

Tutela degli accordi di garanzia

Comma 2

Con riferimento alle passivita' garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprieta', e' vietata la cessione separata delle attivita' a garanzia della passivita', del beneficio della garanzia o della passivita' garantita e la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello scioglimento e' che la passivita' cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.


Art. 93

#

Comma 1

Tutela dei contratti di finanza strutturata
e delle passivita' garantite


E' vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, di alcune soltanto dei diritti, delle attivita' o delle passivita' che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.


Art. 94

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Comma 1

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

Comma 2

La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1 non comporta la revoca di un ordine di trasferimento in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ne' la modifica o l'inefficacia degli ordini di trasferimento e della compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni creditizie a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell'articolo 8 del medesimo decreto.


Art. 95

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Comma 1

Tutela giurisdizionale

Comma 2

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice.


Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.


Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.


Fermo restando il potere di cui all'articolo 67, il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21.


Comma 3

Titolo VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 96

#

Comma 1

Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale

Comma 2

((1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresi' in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo.))
((3))
((1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.))
((3))


Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.


Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario.


Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.


((4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.))


((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le modifiche apportate dal presente decreto [...] al titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni [...] del Titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 97

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Comma 1

Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili

Comma 2

Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all'art. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento.


Art. 98

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Comma 1

Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate

Comma 2

La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente Titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.


Comma 3

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99

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Comma 1

Deroghe

Comma 2

Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti a risoluzione, dei soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, dell'ente-ponte e del veicolo per la gestione delle attivita' avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h).


La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20, nonche' in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 e' effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3, anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puo' essere rinviata.


Se, a seguito della conversione degli strumenti di capitale o del bail-in, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del Testo Unico della Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico della Finanza non sussiste.


In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.


Art. 100

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Comma 1

Modifiche alla legge fallimentare

Comma 2

Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti: «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE».


All'articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.».


L'articolo 240 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».


Art. 101

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Comma 1

Disposizioni penali

Comma 2

Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.».


La violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5, commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.


Art. 102

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Comma 1

Contenuto dei piani di risoluzione

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente articolo.


Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puo' chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attivita' che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.


Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.


Art. 103

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Comma 1

Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo

Comma 2

((...))


((


Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo.


))


Il piano di risoluzione di gruppo:
((a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;))
((a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo;
a-ter) se un gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione;))

((b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati, relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;))
c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorita' pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;
e) indica le modalita' di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.


Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.


Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilita' finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.


Art. 104

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Comma 1

Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilita' di una banca o di un gruppo.


Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.


Art. 105

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Comma 1

Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in

Comma 2

((...))


Art. 106

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.


Art. 107

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.