DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

Numero 170 Anno 2004 GU 15.07.2004 Codice 004G0200

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;170

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "alla lettera d), numero 2), le parole: «all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole: «dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera g)) che "alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole: «dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE»";
- (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Nel presente decreto legislativo, l'espressione: "per iscritto" si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.


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Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti per i quali il debitore e' un consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2).


2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per iscritto:


b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che impedirebbero o limiterebbero la capacita' del creditore del credito di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come garanzia.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".


Art. 3

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Comma 1

Efficacia della garanzia finanziaria

Comma 2

L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilita' ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.


Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 e' efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria.((Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.)) (2)


((


Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilita' della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.


1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".


Art. 4

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Comma 1

Escussione del pegno

Comma 2

Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalita' di escussione adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza.


Art. 5

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Comma 1

Potere di disposizione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno

Comma 2

Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute.


Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita.


La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria.


Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a quanto previsto nell'articolo 4.


((4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".


Art. 6

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Comma 1

Cessione del credito o trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia

Comma 2

I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, hanno effetto in conformita' ai termini in essi stabiliti, indipendentemente dalla loro qualificazione.


Ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia, compresi i contratti di pronti contro termine, non si applica l'articolo 2744 del codice civile.


Ai contratti di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' con funzione di garanzia si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi da 2 a 4.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di «close-out netting»


La clausola di «close-out netting» e' valida ed ha effetto in conformita' di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione nei confronti di una delle parti.


Art. 8

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Comma 1

Condizioni di realizzo e criteri di valutazione

Comma 2

Le condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono essere ragionevoli sotto il profilo commerciale.
Detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti le condizioni di realizzo, nonche' i criteri di valutazione, siano conformi agli schemi contrattuali individuati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, in relazione alle clausole di garanzia elaborate nell'ambito della prassi internazionale.


La violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale delle condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie puo' essere fatta valere in giudizio entro tre mesi dalla comunicazione indicata nell'articolo 4, comma 2, qualora non siano state previamente concordate tra le parti, ai fini della rideterminazione di quanto dovuto ai sensi del medesimo articolo.


Gli organi della procedura di liquidazione, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere, agli stessi fini indicati nel comma 2, anche la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale nella determinazione tra le parti delle condizioni di realizzo delle attivita' finanziarie, nonche' dei criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite, qualora la determinazione sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura di liquidazione stessa.


Art. 9

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Comma 1

Effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie

Comma 2

Salvi gli effetti degli accordi tra le parti, ai contratti di garanzia finanziaria e alle garanzie finanziarie prestate in conformita' al presente decreto legislativo non si applicano l'articolo 203 del testo unico della finanza, ne' l'articolo 76 della legge fallimentare.


Art. 10

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Comma 1

Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale

Comma 2

Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.


Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.


((3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".


Art. 11

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Comma 1

Abrogazioni e modifiche

Comma 2

All'articolo 87, comma 1, del testo unico della finanza, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni.».


All'articolo 87, comma 2, del testo unico della finanza, il primo periodo e' abrogato.


L'articolo 6, comma 3, l'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e l'articolo 9 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono abrogati.


Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano solo alle garanzie costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.