-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "alla lettera d), numero 2), le parole: «all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE»";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che "alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole: «dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio 1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera g)) che "alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole: «dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10 novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE»";
- (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011".