All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 e' efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.».
All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.».
All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».