DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziar

Numero 48 Anno 2011 GU 21.04.2011 Codice 011G0089

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;48

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170

Comma 2

All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 e' efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.».


All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.».


All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finali e transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011.


I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011 continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di designazione.


Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la nuova disciplina.