Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. (3) ((4))
Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita' della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedi' immediatamente successivi.
Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 19) che "In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 11, comama 6) che "Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti".