DECRETO LEGISLATIVO

Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

Numero 35 Anno 2008 GU 06.03.2008 Codice 008G0059

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-28;35

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:11:58

Art. 1

#

Comma 1

Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario

Comma 2

Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. (3) ((4))


Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita' della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedi' immediatamente successivi.


Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.


-----------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 19) che "In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre".


-----------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 11, comama 6) che "Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti".


Art. 2

#

Comma 1

Uffici elettorali

Comma 2

Entro il martedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello.


L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione e' composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianita' di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari ((, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari)) sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalita'.
In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianita'.


Il primo presidente della Corte di cassazione puo' delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello puo' delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.


Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianita' di servizio.


Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.


Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.


Art. 3

#

Comma 1

Articolazione degli uffici elettorali

Comma 2

Se l'organico dei magistrati ordinari ((dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari)) degli uffici del distretto supera le trecento unita', il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari ((sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari)), presso uno o piu' degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, ((non piu' di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari)). Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.


Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, ((distinti tra magistrati ordinari e onorari)), con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi e' consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. ((I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari)) aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.


Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.


Art. 4

#

Comma 1

Votazione

Comma 2

La votazione e' segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedi' successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore ((al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari)) previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.


All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista.


Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale se il votante e' in servizio presso uffici di legittimita' o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.


((


Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e' espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta.
Puo', inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.


))


Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 e' nullo; e', altresi', nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.


Art. 5

#

Comma 1

Scrutinio e proclamazione degli eletti

Comma 2

Alle ore quattordici del lunedi', dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario; la lista e' chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudicanti, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i nomi dei candidati per i quali e' espresso il voto, la scheda e' consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all'interno di esse da ciascun candidato.


Nel caso di costituzione di piu' uffici elettorali nel distretto i presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni previste dal comma 1, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.


Se l'ufficio elettorale e' unico, al termine delle operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, introdotti dalla legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti piu' uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.


Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale e' trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna Corte.


Art. 6

#

Comma 1

Contestazioni e reclami

Comma 2

L'ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla validita' delle liste, alla eleggibilita' dei candidati ed alle operazioni elettorali. Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L'interessato ha la facolta' di proporre reclamo ai sensi del comma 2.


I reclami relativi alla validita' delle liste, alla eleggibilita' dei candidati ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione o delle Corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di cassazione o della Corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza motivata non impugnabile adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza e' trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.


Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.


Art. 7

#

Comma 1

Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive

Comma 2

La Corte con l'ordinanza che dichiara in tutto o in parte la nullita' delle elezioni, ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione. Il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello da' comunicazione della nuova data rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.


Fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio direttivo della Corte di cassazione o consiglio giudiziario.


Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello. Il decreto e' comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformita' del comma 1.


Art. 8

#

Comma 1

Modelli di schede elettorali

Comma 2

I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2, A3, ((A4, A5 e A5-bis)) del presente decreto.


Art. 9

#

Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 10

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scotti, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Scotti