DECRETO LEGISLATIVO

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (11G0109)

Numero 71 Anno 2011 GU 13.05.2011 Codice 011G0109

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Disposizioni introduttive

Art. 1

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Comma 1

Ordinamento degli uffici consolari

Comma 2

Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni degli uffici consolari

Art. 3

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Comma 1

Esercizio delle funzioni consolari

Comma 2

Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformita' alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonche', in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.


S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.


Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.


Se un funzionario consolare non puo' procedere, per causa di incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.


Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non puo' accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.


Art. 4

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Comma 1

Delega di funzioni consolari

Comma 2

Il capo di ufficio consolare di I categoria puo' delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio.


Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonche' quelle il cui esercizio e', a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.


Art. 5

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Comma 1

Atti di delega

Comma 2

Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia e' affissa nell'albo consolare.


La delega in materia di stato civile e' redatta in duplice originale: uno e' conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e' trasmessa, con modalita' informatica, al Ministero dell'interno.


Comma 3

Titolo II - Funzioni consolari Capo I Funzioni relative allo stato civile

Art. 6

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Comma 1

Ufficiale di stato civile

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.


Art. 7

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Comma 1

Domicilio e residenza

Comma 2

Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile.


I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono.


Art. 8

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Comma 1

Schedario consolare

Comma 2

Presso ogni ufficio consolare e' mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.


L'iscrizione di un connazionale nello schedario e' subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti.


Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.


Art. 9

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Comma 1

Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

Comma 2

Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle relative alla residenza all'estero, nonche' a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.


Art. 10

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Comma 1

(( (Cittadinanza italiana).))

Comma 2

((Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, il capo dell'ufficio consolare:))
a) ((accerta il mantenimento dello stato di cittadino nei confronti di persone previamente riconosciute come tali, residenti nella circoscrizione;))
b) ((puo' riconoscere il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di minorenni residenti nella circoscrizione, figli di cittadini previamente riconosciuti come tali;))
c) ((rilascia il certificato di cittadinanza ai soggetti di cui alle lettere a) e b).))
2. ((Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria e dei sindaci, le domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte di persone maggiorenni residenti all'estero sono presentate a un ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Limitatamente alla trattazione delle domande di cui al primo periodo e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'ufficio di cui al primo periodo e i capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti dal presente decreto, rispettivamente, all'autorita' o all'ufficio consolare e al capo dell'ufficio consolare.))
3. ((Le domande di cui al comma 2, corredate della prescritta documentazione, in originale cartaceo, e della prova del versamento dei diritti di cui all'articolo 64 del presente decreto, sono presentate esclusivamente tramite il servizio postale, in deroga a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli oneri della spedizione e dei servizi connessi sono posti a carico del richiedente. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in conformita' alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, puo' affidare a uno o piu' operatori specializzati i servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e ogni attivita' propedeutica alla definizione delle stesse, con oneri posti a carico dell'utente.))
4. ((Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, le comunicazioni tra l'ufficio di cui al comma 2 e il richiedente si svolgono esclusivamente con modalita' telematiche. Le notificazioni al richiedente si intendono effettuate al momento dell'invio della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda. Il riconoscimento della cittadinanza e' comunicato al comune e all'ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione trasmessa a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente.))
5. ((I commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei due anni successivi alla data di cui al primo periodo, l'ufficio di cui al comma 2 riceve un numero massimo annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza non superiore al numero di domande per le quali, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore, gli uffici consolari hanno riscosso diritti di cui all'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari allegata al presente decreto.))
6. ((Gli uffici consolari trattano le domande ricevute prima della data di cui al comma 5, primo periodo. Fino alla medesima data, ciascun ufficio consolare riceve un numero annuo di domande di riconoscimento della cittadinanza di persone maggiorenni non superiore al numero dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la presente disposizione entra in vigore.
Il numero massimo di cui al secondo periodo non e' in ogni caso inferiore a cento.))

7. ((Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 6 e' fissato in trentasei mesi)).


Art. 11

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Comma 1

Comunicazioni agli uffici in Italia

Comma 2

L'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.


Art. 12

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Comma 1

Matrimonio

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.


La celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione.


Art. 12-bis

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Comma 1

(( (Unione civile).))

Comma 2

((


Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.


))


Art. 13

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Comma 1

Pubblicazioni matrimoniali

Comma 2

Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente.


Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere.


Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.


La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.


Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.


Art. 14

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Comma 1

Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorieta' di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.


Il capo dell'ufficio consolare puo', altresi', ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.


In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.


Art. 15

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Comma 1

Modalita' di celebrazione del matrimonio

Comma 2

Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella sede consolare.
Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.


Il funzionario celebrante adempie alle formalita' prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.


Se il matrimonio e' celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.


Art. 15-bis

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Comma 1

(( (Modalita' di costituzione dell'unione civile).))

Comma 2

((


Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare. Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.


Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.


))


Art. 16

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Comma 1

Matrimonio per procura

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.


Il matrimonio di cui al comma 1 non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia.


La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile e' effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.


Se non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.


Il funzionario consolare puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente non risiede nella circoscrizione.


Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto e' effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.


Art. 17

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Comma 1

Tribunale competente

Comma 2

Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonche' sulle opposizioni al matrimonio, e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.


((


Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra.


))


Art. 18

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Comma 1

Trasmissione di atti di matrimonio ((e di atti di unione civile))


L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati ((o a unioni civili costituite)) dinanzi alle autorita' locali e ad esso pervenuti.


Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.


Art. 19

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Comma 1

Rettificazione degli atti di stato civile

Comma 2

Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi.


Art. 20

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Comma 1

Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi

Comma 2

1.Il cittadino che risiede all'estero puo' presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.
2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.


Comma 3

Capo II - Funzioni relative ai passaporti e documenti di viaggio

Art. 21

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Comma 1

Passaporti

Comma 2

((l'ufficio consolare)) rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'.


Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.


Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.


Art. 22

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Comma 1

Carte d'identita'

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresi', la validita' agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.


Art. 23

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Comma 1

Documenti di viaggio provvisori

Comma 2

((


L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.


Per i cittadini europei non rappresentati e' acquisita l'autorizzazione delle competenti autorita' del Paese di cittadinanza.


))


Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare da' notizia all'autorita' di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.


Comma 3

Capo III - Funzioni di protezione ed assistenza, sussidi e rimpatri

Art. 24

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Comma 1

Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini

Comma 2

L'ufficio consolare puo' concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilita' fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.


Limitate erogazioni in danaro possono, altresi', essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato e' tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.
L'autorita' consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.


((


La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non rappresentati e' redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee.


L'ufficio consolare chiede alle autorita' dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso e' chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione.


Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.


Fermo restando quanto previsto dal comma 2-ter, l'ufficio consolare puo' chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile.


))


Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui al comma 2, puo' fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio piu' appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.


Il Ministero competente in materia, in conformita' all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.


Art. 25

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Comma 1

Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali

Comma 2

In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare puo' chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.


Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, e' tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.


Art. 26

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Comma 1

Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali

Comma 2

Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle necessita', il capo dell'ufficio consolare puo' disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.


Nei casi eccezionali in cui e' necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni.
L'evacuazione e' coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.


L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennita', i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.


Art. 27

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Comma 1

Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana

Comma 2

L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini dell'Unione europea ed ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni.


Comma 3

Capo IV - Funzioni notarili e di volontaria giurisdizione

Art. 28

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Comma 1

Funzioni notarili

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalita' e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.


Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.


Non e' necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.


Art. 29

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Comma 1

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.


Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero e' il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.


Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.


Quando non e' possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita' rogante ogni elemento di prova in suo possesso.


Art. 30

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Comma 1

(( Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio ))

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) di cui all'articolo 254 del codice civile. ((Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve altresi' le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).


Art. 31

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Comma 1

Adozione internazionale di minori

Comma 2

Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non hanno residenza in Italia, e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma.


L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attivita', il capo dell'ufficio consolare puo' avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.


L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, cosi' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.


Art. 32

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Comma 1

Adozione di persone di maggiore eta'

Comma 2

Competente in materia di adozione di persone di maggiore eta', quando l'adottante non ha residenza in Italia, e' il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato.


Il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Puo' anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.


Art. 33

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Comma 1

Tutela, curatela, amministrazione di sostegno

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.


Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtu' dei poteri di cui al comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione e' decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa e' decisa dalla competente autorita' nazionale. A tale fine, e' considerata competente l'autorita' giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace.


I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al comma 2.


Art. 34

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Comma 1

Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.


Art. 35

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Comma 1

Tribunali competenti

Comma 2

Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonche' per l'omologazione degli stessi, e' competente a decidere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.


Se l'interessato non e' iscritto all'AIRE ed e' stato residente in Italia, e' competente il tribunale del luogo di ultima residenza.


Comma 3

Capo V - Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria

Art. 37

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Comma 1

Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

Comma 2

L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorita' nazionale competente.


Art. 38

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Comma 1

Funzioni di polizia giudiziaria

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorita' giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.


Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle autorita' locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.


Art. 39

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Comma 1

Esercizio di funzioni giurisdizionali

Comma 2

Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorita' giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura.


Art. 40

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Comma 1

Esecuzione di rogatorie consolari

Comma 2

Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria e' data tempestiva comunicazione alle parti.


Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione sono indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorita' rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare puo' disporre una terza ed ultima convocazione.


Copia delle comunicazioni e delle convocazioni e' allegata agli atti.


Art. 41

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Comma 1

Luogo di compimento degli atti istruttori

Comma 2

Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non e' altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Puo' essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.


Art. 42

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Comma 1

Consulenti e difensori

Comma 2

Quando la legislazione nazionale prevede la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali puo' essere accertata anche in base alle leggi locali.


Comma 3

Capo VI - Funzioni relative all'amministrazione di interessi privati

Art. 43

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Comma 1

Deposito consolare

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.


Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.


Il capo dell'ufficio consolare non e' tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; egli adotta tuttavia i provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi diritto.


Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, puo' ordinare la vendita dei beni volontariamente depositati, quando vi e' pericolo di deperimento o sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.


Art. 44

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Comma 1

Termine del deposito

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne da' comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.


Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, puo' eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma.


Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si puo' quindi provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro, nonche' gli altri beni, restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione nel frattempo pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2.


Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare, nonche' le modalita' di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.


Art. 45

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Comma 1

Vendita di beni

Comma 2

Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere e' a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.


Art. 46

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Comma 1

Successioni

Comma 2

L'ufficio consolare, quando ne e' richiesto o vi e' tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, da' notizia alle competenti autorita' nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.


L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorita' nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredita', di accettazione con beneficio di inventario, nonche' ogni altra manifestazione di volonta' o istanza attinente all'eredita'. Esso trasmette, per la via piu' breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia.


Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si e' aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.


Art. 47

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Comma 1

Imputazione di spese e cauzione

Comma 2

Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati.
A tale fine puo' essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.


L'ufficio consolare puo' chiedere il preventivo versamento di una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.


Comma 3

Capo VII - Funzioni in materia di navigazione

Art. 48

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Comma 1

Funzioni di amministrazione marittima

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorita' marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.


Art. 50

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Comma 1

Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare puo' richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e' necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.


Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.


Art. 51

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Comma 1

Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio

Comma 2

In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalita', e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalita' smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprieta' o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.


Comma 3

Capo VIII - Funzioni in materia di documentazione amministrativa

Art. 52

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Comma 1

Certificati, legalizzazioni, vidimazioni

Comma 2

Nei casi in cui non e' in grado di ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si e' potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.


Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.


Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalita' e salve le eccezioni ivi previste.


Art. 53

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Comma 1

Attestazione di condizione economica

Comma 2

Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima puo' essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.


L'attestazione puo' venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.


Art. 54

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Comma 1

Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione

Comma 2

Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.


Comma 3

Capo IX - Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare

Art. 55

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Comma 1

Funzioni in materia elettorale

Comma 2

L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.


Art. 56

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Comma 1

Funzioni in materia scolastica

Comma 2

Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita' d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.


Art. 57

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Comma 1

Funzioni in materia di servizio militare

Comma 2

L'ufficio consolare esplica ogni attivita' in materia di servizio militare, relativamente alle persone residenti nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.


Comma 3

Capo X - Funzioni in materia di visti

Art. 58

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Comma 1

Rilascio dei visti

Comma 2

L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.


Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresi', il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.


Comma 3

Capo XI - Funzioni in favore dello sviluppo delle attivita' culturali e della promozione economica

Art. 59

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Comma 1

Sviluppo delle attivita' culturali

Comma 2

L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.


Art. 60

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Comma 1

Promozione delle attivita' economiche e commerciali

Comma 2

L'ufficio consolare promuove e stimola le attivita' economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.


Comma 3

Titolo III - Albo e registri consolari

Art. 61

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Comma 1

Albo consolare

Comma 2

Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, e' collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.


Art. 62

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Comma 1

Registri dell'ufficio consolare

Comma 2

Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identita' e' istituito il relativo registro.


Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.


I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformita' alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano e' fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.


Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche' per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.


Art. 63

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Comma 1

Raccolta delle firme delle autorita' locali

Comma 2

A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare e' istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.


Se la firma e' compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.


Comma 3

Titolo IV - Diritti consolari

Art. 64

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Comma 1

Tariffa dei diritti consolari

Comma 2

I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.


((1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo.))


((11))


Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.


Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti. (3)


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 41-bis, comma 1) che "Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".


Art. 65

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Comma 1

Valuta di riscossione

Comma 2

I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.


Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri puo' autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.


Art. 66

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Comma 1

Atti rilasciati gratuitamente

Comma 2

La gratuita' di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.


Art. 67

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Comma 1

Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

Comma 2

I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocita', con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Il Ministro degli affari esteri puo', con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un piu' diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.


Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.


L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.


Art. 68

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Comma 1

Tasso di cambio consolare

Comma 2

Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale e' fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica.


Il decreto e' emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari.


Esso e' valido anche per tutti gli uffici dipendenti.


Art. 69

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Comma 1

Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare

Comma 2

Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. In caso di cambi plurimi o comunque, se la situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.


Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.


Se durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare.


Copia del decreto consolare e' affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.


Art. 70

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Comma 1

Percezione dei diritti consolari

Comma 2

La percezione dei diritti consolari e' comprovata mediante evidenze informatiche o, se cio' non e' possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette.


Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalita' di percezione dei diritti stessi.


L'ufficio consolare puo' chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti.


L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilita' di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilita' ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione piu' favorevole agli interessati.


Se non e' stato possibile provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.


Comma 3

Titolo V - Disposizioni generali e finali

Art. 71

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Comma 1

Collaborazione con le autorita' locali

Comma 2

L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorita' locali cui e' affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.


Art. 71-bis

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Comma 1

(( (Tutela consolare a cittadini europei non rappresentati).))

Comma 2

((


Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per ''cittadino europeo non rappresentato'' un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.


L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non puo' essere indirizzato alle autorita' di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.


I richiedenti tutela consolare ai sensi del presente articolo dimostrano di essere cittadini europei presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identita' in corso di validita' o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo. I familiari dei richiedenti tutela dimostrano la propria identita' e il proprio stato di familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare puo' disporre verifiche con le autorita' diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara che il proprio familiare e' cittadino.


Su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, l'ufficio consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda di tutela o il caso di un cittadino europeo non rappresentato. L'ufficio consolare cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.


Fatto salvo il comma 2, l'ufficio consolare puo', ove considerato necessario, concludere con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea accordi pratici sulla condivisione delle responsabilita' di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica gli accordi stipulati alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne da' pubblicita' mediante i siti internet istituzionali. L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non e' designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si e' rivolto.


Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato oppure e' informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino europeo non rappresentato, l'ufficio consolare si consulta senza indugio con il Ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identita' della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresi' in relazione ai familiari a cui puo' essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. L'ufficio consolare facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorita' dello Stato membro di cittadinanza.


8. Su richiesta delle autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea che presta assistenza a un cittadino italiano non rappresentato, l'ufficio consolare fornisce alle medesime autorita' tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio consolare e' responsabile dei contatti con i familiari, con altre persone significative o con le autorita' in Italia))


Art. 71-ter

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Comma 1

(( (Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea).))

Comma 2

((


Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non e' rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.


2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non e' rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi))


Art. 72

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Comma 1

Corrispondenza degli uffici consolari

Comma 2

Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro competenza.


Art. 73

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Comma 1

Inapplicabilita' di norme nazionali

Comma 2

Se, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, una norma nazionale non risulta applicabile, il capo dell'ufficio consolare ne motiva l'inapplicabilita' e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalita' dell'atto.


Art. 74

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Comma 1

Poteri in circostanze eccezionali

Comma 2

In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.


Art. 74-bis

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Comma 1

(( (Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi).))

Comma 2

((


La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini europei non rappresentati. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 38 e 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ufficio consolare si coordina con le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea e con la delegazione dell'Unione per garantire che i cittadini europei non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli Stati membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.


In caso di crisi, l'ufficio consolare coopera strettamente, anche attraverso lo scambio, in tempo utile, di informazioni sulle capacita' di evacuazione disponibili, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri per garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' inviare esperti consolari nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro richieda il sostegno delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione.


L'ufficio consolare che coordina le operazioni di assistenza o ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna.


L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati.


Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna e del meccanismo unionale di protezione civile.


))


Art. 75

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Comma 1

Ricorsi avverso i provvedimenti consolari

Comma 2

Se non e' diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.


Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.


Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio e' tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 76

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Comma 1

Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali

Comma 2

L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonche' qualunque altro atto o documento la cui trasmissione e' richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.


Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.


Art. 77

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Comma 1

Rimessione ad altro ufficio consolare

Comma 2

Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.


Art. 78

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Comma 1

Esecuzione diretta delle notificazioni

Comma 2

Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.


Art. 80

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.