All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 20-bis e' abrogato.
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.
Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2.1), del presente decreto, per l'inserimento e il trattamento dei dati nonche' per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi ADR e agli elenchi istituiti in conformita' al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150.
Con decreto del Ministro della giustizia di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e requisiti per l'accesso a un corso integrativo di formazione per i mediatori che si sono formati con i percorsi stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia n. 150 del 2023.
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.