DECRETO LEGISLATIVO

Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161. (18G00098)

Numero 72 Anno 2018 GU 21.06.2018 Codice 18G00098

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;72

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

Comma 2

Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali e' stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno al reddito e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento. (1) ((2))


Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro e' riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.


Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non e' reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del medesimo decreto legislativo.


L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata puo' richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.


Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano ed e' revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.


Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 284) che "Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, e' prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 171) che "Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, e' prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno".


Art. 2

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Comma 1

Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro

Comma 2

Per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, il cui rapporto di lavoro e' risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI, l'INPS concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un'indennita' mensile, priva di copertura figurativa, pari alla meta' dell'importo massimo mensile della NASpI di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2. L'indennita' di cui al primo periodo e' riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.


L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere richiesta per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5.


L'indennita' di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 5, si realizzano ed e' revocata, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.


Art. 4

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Comma 1

Documento unico di regolarita' contributiva


A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarita' contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.


Art. 5

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Comma 1

Non opponibilita' dei provvedimenti sanzionatori


A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.


Art. 6

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Comma 1

Comunicazioni e richiesta di informazioni

Comma 2

All'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'autorita' amministrativa procedente ne da' comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e' inviata altresi' specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


Ai fini della concessione delle misure di cui al presente decreto, l'autorita' amministrativa procedente puo' chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e all'autorita' giudiziaria competente che possono trasmettere documentazione e informazioni anche d'ufficio.


All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le misure previste dal presente decreto e sono altresi' definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del comma 3 del presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere.


Le misure di cui al presente decreto sono concesse, previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorita' giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.


Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie gia' stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come incrementate dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.