DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia. (18G00090)

Numero 66 Anno 2018 GU 12.06.2018 Codice 18G00090

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Art. 2

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Comma 1

Decorrenza e durata

Comma 2

Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.


Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.


Art. 3

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Comma 1

Vacanza contrattuale

Comma 2

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice.


Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.


Art. 4

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Comma 1

Tempo di lavoro

Comma 2

Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.


In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.


Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire obbligatoriamente ((, non oltre i trenta giorni successivi.))


Art. 4-bis

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Comma 1

(Lavoro agile)

Comma 2

Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.


((L'Amministrazione e' tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro agile in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.))


Art. 5

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il periodo del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali.


Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.


Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.


Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto alle ferie.


Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, ((non sono monetizzabili, salvo limitate ipotesi previste dalle vigenti disposizioni normative e applicative e, in tali ipotesi, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.)) Il responsabile della struttura dovra' assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.


E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.


In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.


Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.


In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.


I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.


Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.


La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.


Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attivita' lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Ferie e riposi solidali). ))

Comma 2

((


Il funzionario che si trovi nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 puo' presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.


Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i funzionari l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.


Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.


Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.


Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.


Il funzionario richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei riposi compensativi.


Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.


Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'.


La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.


))


Art. 6

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Comma 1

Assenze per malattia e motivi di salute

Comma 2

In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 7. ((L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo.)) Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso.


Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta alcuna retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.


((Nell'ambito delle assenze per malattia e motivi di salute di cui al presente articolo, ai funzionari della carriera prefettizia sono riconosciuti tre giorni di permesso annui per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Le assenze di cui al presente comma sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di cui al presente articolo e sono sottoposte al medesimo regime economico. Le giornate di assenza di cui al presente comma sono giustificate mediante attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal funzionario della carriera prefettizia oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.))


In materia di inidoneita' psicofisica al servizio si applica al personale della carriera prefettizia, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.


Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, o nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo o dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro.


I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.


Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 7, lettera a). La certificazione relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia e' rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale e' stata effettuata la terapia.


La retribuzione di cui al comma 7, lettera a), e' integralmente dovuta al funzionario in ogni caso di: ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.


Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario della carriera prefettizia e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri riflessi relativi.


In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.


In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di comporto di cui ai commi 1 e 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.


In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della relativa certificazione.


Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.


Art. 7

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Comma 1

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

Comma 2

Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.


Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.


Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.


I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto.


L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.


E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, e' concesso, a domanda, un periodo di aspettativa ((per tutta la durata del periodo di prova)), senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Congedi per donne vittime di violenza). ))

Comma 2

((


La funzionaria della carriera prefettizia, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.


Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la funzionaria che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta all'Amministrazione - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.


Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di riferimento.


Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.


La funzionaria della carriera prefettizia vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra sede dell'amministrazione dell'interno diversa da quella di residenza.
Entro quindici giorni dalla suddetta domanda l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso la sede indicata dalla funzionaria, ove vi siano posti di funzione vacanti della qualifica rivestita dall'interessata.


I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. L'Amministrazione, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevola la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.


))


Art. 7-ter

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Comma 1

(( (Congedi per motivi di famiglia). ))

Comma 2

((


Il funzionario puo' chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.


))


Art. 8

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Comma 1

Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternita' e della paternita'

Comma 2

Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e della paternita'. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.


Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternita' o di paternita' ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.


((Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per i primi trenta giorni di tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.))


Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2.


In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita' non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.


In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.


Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto. Se tra due periodi di congedo parentale non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.


Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


Sono inoltre direttamente applicabili, in favore dei funzionari della carriera prefettizia, le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura prevista dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22.


Fino al compimento del terzo anno di eta' dei figli, il funzionario della carriera prefettizia puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea, anche in modo frazionato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale ((e' fissata la residenza della famiglia o nella quale)) l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente qualifica e pari o inferiore retribuzione di posizione, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione. In ogni caso, il periodo di assegnazione non potra' essere inferiore ad un anno, ai fini del conferimento dell'incarico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile.


Art. 9

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Comma 1

Permessi per esigenze personali

Comma 2

Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto.


I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.


Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.


Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.


Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Accesso alla formazione). ))

Comma 2

((


La formazione e l'aggiornamento professionale, volti ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, sono destinati a tutti i funzionari della carriera prefettizia. La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata servizio utile a tutti gli effetti.


La partecipazione alle iniziative di formazione e' curata dal Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, d'intesa con l'ufficio d'appartenenza, compatibilmente con lo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di spesa per la formazione.


))


Art. 10

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Comma 1

Congedi per la formazione

Comma 2

Ai funzionari della carriera prefettizia che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalita' di fruizione di seguito indicate.


Ai funzionari della carriera prefettizia possono essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale del ruolo prefettizio in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.


Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i funzionari interessati devono presentare all'amministrazione una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.


Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.


Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del funzionario, l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.


Al funzionario della carriera prefettizia durante il periodo di congedo si applica l'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000.
Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6.


Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e' riconosciuta al funzionario della carriera prefettizia la facolta' di partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale. A tal fine al funzionario puo' essere concesso un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianita', per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.


Art. 11

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Comma 1

Misure a favore della mobilita'


Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.


Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed e' valutato agli effetti dell'anzianita' di servizio.


Art. 12

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Comma 1

Reperibilita'


In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo. Cio' nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessita' operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessita' di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma.


La fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilita' e l'individuazione delle modalita' applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilita' si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata.


Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. ,garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi ((Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e la sostenibilita' del servizio, la reperibilita' e' organizzata prevedendo la massima rotazione possibile, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze della sede.)) I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.


Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del ((servizio di reperibilita')), deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. ((Nei casi in cui, durante il servizio di reperibilita', pur avvalendosi delle moderne tecnologie, l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti o indifferibili da effettuare in presenza fino a cessate esigenze.)) In relazione alle situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento della reperibilita', il funzionario avra' cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute piu' opportune, per le eventuali determinazioni di competenza.


In caso di effettiva presenza in servizio ((o di effettiva prestazione da remoto)) durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito obbligatoriamente ((, non oltre i trenta giorni successivi.)) Negli altri casi di presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.


Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22.


Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'.


Anche con riguardo alla disciplina ((del servizio)) di reperibilita' trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, ((alla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre convivente con la stessa, che ne faccia richiesta,)) e' riconosciuto l'esonero dalla reperibilita' nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e piu' favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.


Art. 13

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Comma 1

Distacchi sindacali

Comma 2

Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.


Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio.


Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco e' confermato salvo revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.


Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.


Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unita' del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.


I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.


Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco.


Art. 14

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Comma 1

Permessi sindacali

Comma 2

Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al comma 2 dell'articolo 13, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di quarantacinque minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 4.


Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia continuano, comunque, a fruire dei permessi sindacali pro-rata, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, previo accertamento del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto nell'anno precedente.


Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 4, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.


I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Qualora sussistano motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale. Il permesso si intende concesso qualora l'amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della fruizione, che alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento.


In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia e al funzionario responsabile della struttura.


Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.


Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 8, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.


L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.


I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti.


Art. 15

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Comma 1

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

Comma 2

I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.


Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.


Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca.


In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.


I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 14, comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalita' di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 14, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 14.


Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.


Art. 16

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Comma 1

Adempimenti dell'amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali

Comma 2

Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione.
Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.


Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.


Entro il 31 ((marzo)) di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.


Entro la stessa data del 31 ((marzo)) di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.


La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 15, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.


I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 13, 14 e 15 sono responsabili personalmente.


Art. 17

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Comma 1

Tutela del dirigente sindacale

Comma 2

Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.


Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.


Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.


La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.


Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.


La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 13 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La predetta valutazione da parte del Consiglio di amministrazione ricomprende anche il periodo infra-annuale precedente alla decorrenza del distacco sindacale ((.
La predetta valutazione ricomprende altresi' il periodo infra-annuale successivo alla conclusione del distacco sindacale qualora la durata del distacco, nell'anno di riferimento, sia maggiore, sotto il profilo temporale, rispetto al periodo di servizio successivamente prestato dal funzionario in altri Uffici. La valutazione terra' comunque conto anche della relazione presentata dal funzionario sull'attivita' svolta nel periodo infra-annuale antecedente o successivo al distacco.))


Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.


Art. 18

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Comma 1

Accordi decentrati

Comma 2

Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.


L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.


Art. 19

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Comma 1

Copertura assicurativa

Comma 2

L'Amministrazione assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile del funzionario della carriera prefettizia, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a tale finalita', sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge ((, facendo ricorso anche alle risorse annuali del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 22)).


Ai fini della stipula, l'Amministrazione puo' associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.


Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle previgenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato, secondo i criteri e le modalita' stabiliti in sede di contrattazione decentrata.


Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.


Art. 20

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Comma 1

Struttura del trattamento economico

Comma 2

Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.


Art. 21

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Comma 1

(( (Stipendio tabellare). ))

Comma 2

((Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70, sono incrementati:
per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021;
per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.))


((A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: €113.724,38;
viceprefetto: €75.272,98;
viceprefetto aggiunto: €54.170,62.))


((Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.))


((Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.))


Art. 22

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Comma 1

(( (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). ))

Comma 2

((Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato delle seguenti ulteriori risorse, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:
a. €10.169.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2024;
b. €10.469.800,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025.))


((Le risorse di cui al comma 1 comprendono e assorbono, alle corrispondenti decorrenze, le risorse gia' destinate all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dall'articolo 1, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))


((Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.))


Art. 23

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Comma 1

(( (Retribuzione di posizione). ))

Comma 2

((A decorrere dal 31 dicembre 2024 a valere dal 1° gennaio 2025 la retribuzione di posizione correlata alla posizione funzionale di cui alla lettera g) del comma 2 e' rideterminata in €20.087,86 annui lordi per tredici mensilita'.))


((Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni e nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 26 gennaio 2021, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2024: incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): €76.289,02;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): €61.557,59; incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): €38.624,98; incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): €31.825,76; incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): €25.241,89.))


((Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.))


((Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) dei commi 2 e 3, alle rispettive decorrenze, in relazione alla qualifica rivestita.
Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.))


((Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.))


((Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.))


((Qualora, a seguito di processi di riorganizzazione determinati da decreti del Ministro dell'interno che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai funzionari interessati e' riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente pari a quello connesso al precedente incarico che, nei due anni successivi alla data di scadenza dell'incarico precedentemente conferito, si riduce di 1/3 per il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 22, nei limiti della capienza del medesimo fondo.))


((In caso di modifica dei decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati per le rispettive decorrenze ai commi precedenti del presente articolo.))


((Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e in data 26 gennaio 2021 e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ovvero nei casi di provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento, in tal caso per periodi non inferiori a tre mesi, e nei casi di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso qualora il posto di funzione risulti vacante, le maggiori attivita' prestate dal funzionario prefettizio sono retribuite a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato con l'attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura ricompresa tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico conferito in sostituzione o temporanea attribuzione, da definirsi in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilita' attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi.))


Art. 24

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Comma 1

Retribuzione di risultato

Comma 2

La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, e in data 26 gennaio 2021 entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.


Art. 24-bis

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Comma 1

(( (Indennita' di bilinguismo).))

Comma 2

((Ai funzionari della carriera prefettizia in servizio presso il Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano continua ad essere erogata la indennita' di bilinguismo.))


((A decorrere dal 1° gennaio 2024, la misura economica dell'indennita' di cui al comma 1 e' rideterminata in euro 260,00 mensili per dodici mensilita'. L'onere per la corresponsione dell'indennita' grava sul Fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato.))


Art. 25

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Comma 1

Trattamento economico dei consiglieri

Comma 2

Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione ((...)) e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.


Art. 26

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Comma 1

Effetti del nuovo trattamento economico

Comma 2

Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio ((2022-2024)).


Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 27

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.


Art. 28

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.