Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.))
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il Decreto 23 dicembre 2020 (in G.U. 18/01/2021, n. 13) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "I massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, indicati all'art. 12, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiornati ai seguenti valori:
a) euro 903.283,12 per ogni sinistro, quale importo complessivo ripartito nel seguente modo:
1. euro 677.462,34, quale massimale di copertura per ogni persona danneggiata;
2. euro 225.820,78 quale massimale di copertura nel caso di danni ad animali o cose;
3. nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 90.328,31 per morte o invalidità permanente".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonchè i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. "
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.
Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o inten- sive.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Comma 3
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993 (in G.U. 01-04-1994, n. 76) ha disposto (con l'art. 2) che "Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie Peppola (Fringilla montifringilla) e Fringuello (Fringilla coelebs)".
Comma 4
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997 (in G.U. 29-04-1997, n. 98) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti specie:
passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); colino della Virginia (Colinus virginianus); storno (Sturnus vulgaris); corvo (Corvus frugilegus); taccola (Corvus monedula); francolino di monte (Bonasia bonasia); pittima reale (Limosa limosa)".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
Art. 19-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
Art. 22
#Comma 1
all'esercizio venatorio)
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonchè quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo".
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Data a Roma, addì 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI