Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonche' quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, e' assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere.
Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti e' effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attivita' di servizio.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonche' gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.
A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all'articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, e' tenuto a farne denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni puo' essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all'autorita' delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, nonche' per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi puo' essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte.
Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.
I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.