Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
In sede di prima applicazione:
gli aumenti spettano anche alle pensioni di cui al primo comma liquidate nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia già previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti;
relativamente ai lavoratori iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) e dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione del presente articolo assorbe e sostituisce, fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate con decorrenza 1 luglio 1977 in dipendenza dell'applicazione dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono esclusi i trattamenti di pensione ai quali si applica la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, nonchè i trattamenti di pensione previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.))
Art. 2
#Comma 1
I titolari di pensione a carico delle gestioni anzidette i quali fruiscano di quote di maggiorazione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1978, di importo più elevato, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di aumenti a qualsiasi titolo delle pensioni o della misura delle quote di maggiorazione a cominciare dagli aumenti dovuti dal 1° gennaio 1978.
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
I periodi di godimento del trattamento previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.))
Art. 4
#Comma 1
I ruoli esattoriali predisposti per la riscossione del contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti, dai mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e dai liberi professionisti, sono ripartiti in
Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contributi per l'assicurazione contro le malattie
Art. 5
#Comma 1
Il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 689, convertito nella legge 5 febbraio 1976, n. 22, per la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Dall'estensione delle agevolazioni fiscali all'intero territorio montano disposta dall'art. 12, ultimo comma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deve intendersi esclusa l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare continuano ad essere esonerate dal pagamento dei contributi agricoli anzidetti.
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento.
Tale riduzione non si applica ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
A decorrere dalla data di cui al primo comma è abrogato l'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e cessano di avere efficacia i provvedimenti agevolativi disposti in attuazione dell'articolo medesimo.
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Ai braccianti agricoli e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano - sulla base del numero di giornate ad essi attribuite nell'elenco - le prestazioni delle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie con riferimento agli anni 1978 e 1979.
L'erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma per l'anno 1979 è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il lavoratore non goda di trattamento pensionistico, non sia emigrato, ovvero occupato in altro settore produttivo in forma prevalente.
Art. 9-bis
#Comma 1
Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11 della legge medesima.
La regolarizzazione è effettuata, con onere a totale carico degli interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale.))
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
MORLINO - PANDOLFI -
STAMMATI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 40