Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le norme concernenti la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prorogato al 31 dicembre 1977.
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni, con L. 27 febbraio 1978, n. 41, ha disposto (con l'art. 5) che il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dal presente articolo è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975
Comma 4
LEONE
Comma 5
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 6
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 6