Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali, con le seguenti modificazioni:
Comma 3
All'articolo 1, comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
All'articolo 3 le parole: "1 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1984".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984";
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purchè gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio".
All'articolo 5, comma 1, la cifra: "3.964 miliardi" è sostituita dalla seguente: "5.284 miliardi".
All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
All'articolo 3 le parole: "1 marzo 1984" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1984".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 29 febbraio 1984" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984";
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La procedura di cui al comma 1 è applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purchè gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985.
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio".
All'articolo 5, comma 1, la cifra: "3.964 miliardi" è sostituita dalla seguente: "5.284 miliardi".
Comma 4
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 5
Data a Roma, addì 22 marzo 1984
Comma 6
PERTINI
Comma 7
CRAXI - DE MICHELIS - LONGO - GORIA - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Comma 8
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 marzo 1984.