DECRETO-LEGGE

D.L. 371/1983 - DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 371

DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 371

Numero 371 Anno 1983 GU 13.08.1983 Codice 083U0371

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti per effetto di calamità naturali nonchè quelli relativi ad alcuni settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



(1) Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:
a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia;
b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nell'anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;
c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;
d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno 1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
(2) Con le somme anzidette la regione e le province autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonchè ai seguenti interventi:
a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;
b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;
c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;
d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;
e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.
(3) Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge stessa, denominato "Fondo di solidarietà nazionale", e comunque nel limite massimo di lire 90 miliardi. Tale somma è attribuita quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.
(((3.1) È disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi a favore del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al ripristino urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte dagli eventi alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei fiumi Taro e Panaro. Tale stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1983.
(3.2) Limitatamente agli interventi previsti nel presente articolo, la regione Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano e l'ANAS possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma (1))
).
(((4) All'onere di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti commi, si provvede, per il 1983, quanto a lire 25 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo", e quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e a lire 46 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo"))
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Art. 1-bis

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Comma 1

(( (1) Il secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è soppresso.
(2) Il secondo comma dell'articolo 77 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari ")).

Art. 2

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Comma 1

(1) A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione globale lorda a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una quota massima complessiva di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
denominato "Fondo di solidarietà nazionale", la cui dotazione è integrata di lire 150 miliardi nell'anno finanziario medesimo.
(2) È prorogata di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
(3) Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati.
(3.1) Per le aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito del disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985.
(3.2) Nelle regioni di cui al comma (1), per le aziende che non rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati
nei termini purchè corrisposti entro il 10 gennaio 1984
Qualora l'importo del prestito non superi L. 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.
(4) Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della stessa legge n. 590.
(5) Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonchè ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.
(6) È sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(6.1) Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno subito, da rilasciarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite da una dichiarazione di responsabilità, ai soli fini della decadenza dei termini, con firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorità competenti nei termini prefissati dall'ente impositore.
(7) Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonchè per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.
(8) L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate
((dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165))
per gli interventi nel
((settore agricolo))
e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.
(9) Al maggiore onere di lire 151,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130; quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine".
(10) Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto della attuazione dei precedenti commi quinto e sesto nonchè dell'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le occorrenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3

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Comma 1


(1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonchè la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo, dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno.
(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un "Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero", al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
(3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:
a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purchè i relativi crediti siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983. Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerali, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria.
((2))

b)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

c)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.
(5)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

(6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche e le procedure per il rimborso dei mutui.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 DICEMBRE 1983, N. 700))

(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo.
Resta comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983.
(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi".

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1983 n. 700 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "I mutui di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, da ammortizzarsi entro il termine massimo di cinque anni dalla erogazione, sono assistiti da privilegio speciale sul prodotto conferito di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 848, sul prodotto trasformato e sulle attrezzature della impresa mutuataria".

Art. 4

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Comma 1


(1) È conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire
((195 miliardi))
per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata MCS S.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983.
(2) Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti, alla erogazione all'EFIM della somma di cui al primo comma.
(((3) All'onere di lire 195 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede quanto a lire 103 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977" e quanto a lire 92 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130))
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(4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5

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Comma 1


(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.
(2)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. DI CONVERSIONE 11 OTTOBRE 1983, N. 546))

Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 1983

Comma 4

PERTINI

Comma 5

CRAXI - LONGO - GORIA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 11