Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediati interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
A favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23 febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1 agosto 1982, una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma precedente per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.
Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. (2) (3) (4)
((5))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settemre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 27) che il periodo massimo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, è prolungato di altri dodici mesi.
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 agosto 1984, n. 409 convertito con modificazioni dalla L. 28 settembre 1984, n. 618 ha disposto (con l'art. 1) che ll periodo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, prolungato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.
Comma 4
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 agosto 1985, n. 393 convertito con L. 1 ottobre 1985, n. 484 ha disposto (con l'art. 1) che il periodo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonchè dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.
Comma 5
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4 comma 4) che il periodo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonchè dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1 ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.
Art. 2
#Comma 1
Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministero del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 4 miliardi. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di cui all'articolo 1 del presente decreto si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 25 ottobre 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - DI GIESI -
LA MALFA - ANDREATTA
- MANNINO
LA MALFA - ANDREATTA
- MANNINO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 26
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 26