DECRETO LEGISLATIVO

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00006)

Numero 198 Anno 2014 GU 13.01.2015 Codice 15G00006

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-17;198

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale

Comma 2

Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle citta' individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.


Art. 2

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Comma 1

Commissioni censuarie locali

Comma 2

Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.


Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.


Il presidente della commissione censuaria locale e' nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.


Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico o, in subordine, d'eta'.


Art. 3

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Comma 1

Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali

Comma 2

Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto previsto dal comma 4.


A ciascuna sezione e' assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale.


Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni delle commissioni censuarie locali


Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.


Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta e' operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.


Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.


Art. 5

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Comma 1

Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale

Comma 2

Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.


Art. 6

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Comma 1

Commissione censuaria centrale

Comma 2

La commissione censuaria centrale e' composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.


Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.


Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.


La commissione censuaria centrale e' presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.


Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianita' nell'incarico e, in subordine, di eta'.


Art. 7

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Comma 1

Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale

Comma 2

Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale e' composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.


Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.


Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.


Art. 8

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Comma 1

Modalita' di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni della commissione censuaria centrale


Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate.


Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.


Della nomina e' data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.


Art. 9

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Comma 1

Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale

Comma 2

Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.


Art. 11

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Comma 1

Incompatibilita'


Il componente di una commissione censuaria non puo' far parte di altre commissioni censuarie.


Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.


Art. 12

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Comma 1

Decadenza dall'incarico

Comma 2

La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.


Art. 13

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Comma 1

Funzioni e durata dell'incarico

Comma 2

I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non e' rinnovabile.


I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attivita' e' indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed e' svolta nel rispetto dei principi di terzieta', imparzialita' ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.


In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.


Art. 14

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Comma 1

Attribuzioni delle commissioni censuarie locali

Comma 2

Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.


Art. 15

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Comma 1

Attribuzioni della commissione censuaria centrale

Comma 2

In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.


Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.


La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditivita' media determinati dall'Agenzia delle entrate.


La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate puo' trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.


Art. 16

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Comma 1

Poteri delle commissioni censuarie

Comma 2

Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facolta' di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.


Art. 17

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Comma 1

Sedute delle commissioni censuarie

Comma 2

Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.


Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita' di adottare uniformi criteri di massima.


Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica e, in subordine, d'eta'.


Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.


Art. 18

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Comma 1

Validita' delle deliberazioni


Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.


In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validita' delle deliberazioni, il presidente della commissione puo' designare i componenti di altre sezioni.


Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.


Art. 19

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Comma 1

Scioglimento delle commissioni censuarie locali

Comma 2

Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, puo' disporne lo scioglimento e il rinnovo per la totalita' dei membri.


Art. 20

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Comma 1

Spese di funzionamento

Comma 2

Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennita' comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.


La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


Art. 21

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Comma 1

Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale

Comma 2

Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o piu' componenti supplenti, ((entro diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.


Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.


Art. 22

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Comma 1

Disposizioni finali e abrogazione