DECRETO LEGISLATIVO

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

Numero 105 Anno 1990 GU 09.05.1990 Codice 090G0147

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO Capo I ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 1

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 2

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 3

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 4

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 5

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 6

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 7

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 8

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 9

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 10

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 11

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Comma 2

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO Capo II ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 12

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 13

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 14

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 15

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 16

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 17

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 18

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Comma 2

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO Capo III GESTIONE OPERATIVA

Art. 19

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 20

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Comma 1

Programmi edilizi

Comma 2

Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.


Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici puo' provvedersi con le procedure e modalita' previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione puo' essere affidata in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.


L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.


A decorrere dal 1› gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.


Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.


Art. 21

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 22

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Comma 2

TITOLO I - ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO Capo IV PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

Art. 23

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 24

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 25

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Comma 1

Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche

Comma 2

Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualita' degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art.168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attivita' delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro.


Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.


L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.


Comma 3

TITOLO II - NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 26

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 27

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 28

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 29

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 30

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 31

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 32

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 33

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 34

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 35

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Comma 1

Istituzione di un compenso incentivante unico

Comma 2

Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 e' pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396.


Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.


Art. 36

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Comma 1

Criteri di erogazione del compenso incentivante unico

Comma 2

Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art.
4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
, i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.


I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttivita' ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilita' ed alla natura delle prestazioni rese.


Al termine di ogni semestre solare, con le modalita' di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.


D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalita' di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformita' tra tutti gli uffici del Dipartimento.


Art. 37

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Comma 1

Istituzione della indennita' di istituto doganale

Comma 2

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, e' istituita, con decorrenza 1› gennaio 1990, l'indennita' di istituto doganale. Detta indennita' e' analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.


I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.


Art. 38

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 39

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))


Art. 40

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.