DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'i

Numero 398 Anno 1990 GU 28.12.1990 Codice 090G0447

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-12-21;398

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 952, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1

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Comma 1

E' istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalita'.


Art. 2

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Comma 1

Ciascuna regione a statuto ordinario potra' determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalita'.


Art. 3

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 e' dovuta nella misura minima.


Art. 4

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Comma 1

Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.


Art. 5

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Comma 1

Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.


L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le stesse modalita' fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della Regione nel cui territorio e' stata eseguita la formalita', il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilita'.


Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite.


Art. 6

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Comma 1

Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalita', alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, versera' nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documentera' l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalita' e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalita' sono state eseguite.


Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.


Ciascuna regione riscuote e da' quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilita'.


Art. 7

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Comma 1

Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.


Art. 8

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Comma 1

Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purche' compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.


Comma 2

Capo II - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'((ACCISA)) SUL ((GAS NATURALE)) USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI.

Art. 9

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Comma 1

E' istituita una addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sara' determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.


A carico delle utenze esenti e' istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.


Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul ((gas naturale)).(1)(3)

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 75, comma 7) che " Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva."

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 153) che "La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato."


Art. 10

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Comma 1

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I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e' effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.


La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e' presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.


Per i termini e le modalita' di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


))


Art. 11

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Comma 1

Ciascuna regione riscuote, contabilizza e da' quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali secondo le proprie norme di contabilita'.


Art. 12

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Comma 1

I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 devono prestare alla regione una cauzione, rapportata all'addizionale ed all'imposta sostitutiva dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per gli usi soggetti a tali tributi in un mese, nella stessa percentuale prevista per la cauzione dovuta, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dai soggetti indicati al secondo comma dello stesso art. 10 del citato decreto-legge, in rapporto all'imposta erariale di consumo sul (( gas naturale )).


Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.


Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, le aziende municipalizzate ed i soggetti ai quali, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, decimo comma, secondo periodo, del decreto-legge di cui al comma 1, l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione in rapporto all'imposta erariale di consumo sul (( gas naturale )).


Art. 13

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Comma 1

Se l'addizionale e l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 non sono versate nei termini stabiliti, sulle somme non tempestivamente versate sono dovuti gli interessi legali e le indennita' di mora nella stessa percentuale prevista dai commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'interesse e l'indennita' di mora per il ritardato pagamento dell'imposta erariale di consumo sul (( gas naturale )).


Per ogni altra inadempienza alle disposizioni del presente decreto, diversa dal ritardato pagamento, e' dovuta alle regioni a statuto ordinario, a titolo di sanzione amministrativa, una somma nella stessa misura della sanzione prevista ai commi terzo e quarto dell'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per le analoghe inadempienze alle disposizioni relative all'(( accisa )) sul (( gas naturale )).


Art. 14

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Comma 1

Gli adempimenti relativi alla riscossione coattiva dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e successive modificazioni, dalle disposizioni legislative in esso richiamate e dai decreti di attuazione del Ministro delle finanze previsti dall'art. 10, undicesimo comma, del citato decreto-legge.


Art. 15

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Comma 1

Gli organi statali preposti al controllo della dichiarazione trimestrale richiamata al comma 1 dell'art. 10 ed ai riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di citta' comunicano alle regioni ove sono ubicate le utenze controllate l'esito dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano accertate irregolarita'.


Art. 16

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Comma 1

L'azione delle regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 al rimborso dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini di prescrizione fissati per il recupero dell'imposta erariale di consumo sul (( gas naturale )) e per il rimborso della stessa imposta indebitamente pagata.


Comma 2

Capo III - IMPOSTA ERARIALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178))
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte".


Art. 18

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 ))


Art. 19

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 ))


Comma 2

Capo IV - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 20

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1991.