Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonche' ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualita' relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente, l'accertamento con adesione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e al presente regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa, di lavoro autonomo e ai redditi imputati, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati.
L'accertamento con adesione e' escluso, oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto, come integrati, rispettivamente, dal comma 9-quater e dal comma 9-ter dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.
Se e' stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento con adesione e' escluso per tutti i tributi relativi all'annualita' interessata.