DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 177/1995 - Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30

Numero 177 Anno 1995 GU 19.05.1995 Codice 095G0224

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicabilita' dell'accertamento con adesione per anni pregressi

Comma 2

Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonche' ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualita' relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994.


Ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente, l'accertamento con adesione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e al presente regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa, di lavoro autonomo e ai redditi imputati, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati.


L'accertamento con adesione e' escluso, oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto, come integrati, rispettivamente, dal comma 9-quater e dal comma 9-ter dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.


Se e' stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento con adesione e' escluso per tutti i tributi relativi all'annualita' interessata.


Art. 2

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Comma 1

Criteri generali da porre a base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria

Comma 2

I criteri di determinazione del maggiore ricavo di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della attivita' esercitata, non sono classificabili per gruppi omogenei.


I criteri indicati nel presente articolo escludono, ad ogni effetto di legge, ai fini dell'accertamento con adesione, l'applicabilita' dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni; l'applicabilita' dei coefficienti presuntivi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni; nonche' la liquidazione e la riscossione delle maggiori imposte di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.


Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate le relative metodologie di calcolo.


Art. 3

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Comma 1

Determinazione della maggior imposta per ll calcolo degli importi dovuti dai contribuenti

Comma 2

Il maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.


Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire tali redditi, sulla base della definizione accettata dalla societa', versando le somme dovute ai sensi della lettera a) del comma 2.


Art. 4

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Comma 1

Predisposizione di dati informativi

Comma 2

La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, comunica agli uffici finanziari preposti all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i nominativi dei soggetti, individuati ai sensi dell'art. 2.


Gli uffici controllano la posizione dei contribuenti ed escludono i soggetti che non posseggono i requisiti richiesti, segnalando al sistema informativo del Ministero delle finanze, entro il termine di un mese dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, i relativi nominativi.


La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, dopo aver comunque acquisito l'assenso degli uffici all'ulteriore corso delle comunicazioni, effettua una nuova verifica della ricorrenza delle condizioni ostative all'accertamento con adesione escludendo i contribuenti non in possesso dei necessari requisiti.


Art. 5

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Comma 1

Proposta di accertamento con adesione e competenza degli uffici

Comma 2

La societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze predispone appositi avvisi nominativi contenenti "proposta di accertamento con adesione" con l'invito a definire la posizione tributaria risultante dalla proposta mediante l'accettazione degli importi indicati. La proposta viene predisposta, per ciascun contribuente, per tutti i tributi e puo' essere formulata con atti distinti per una o piu' annualita'.


Gli uffici di cui al comma 2, lettera a), competenti a gestire le proposte di accertamento con adesione, sono individuati in base all'ultimo domicilio fiscale risultante al sistema informativo del Ministero delle finanze, anche se per alcune annualita' oggetto di accertamento con adesione la competenza territoriale spetta ad altro ufficio. La competenza territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette prevale su quella dell'ufficio per l'imposta sul valore aggiunto; per gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di provincia o nei comuni sedi anche di ufficio IVA la competenza territoriale per i comuni compresi nel relativo distretto e' equivalente a quella dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.


Art. 6

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Comma 1

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

Comma 2

Gli uffici finanziari, tramite la societa' concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, inviano per posta ordinaria direttamente ai contribuenti gli avvisi contenenti la "proposta di accertamento con adesione".


Il contribuente, qualora intenda accettare la proposta, effettua direttamente il pagamento degli importi ivi indicati con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, senza intervento dell'ufficio. La definizione dell'accertamento con adesione per ciascuna annualita' si perfeziona con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso.


Copia dell'avviso, sottoscritta e corredata degli attestati di versamento, va spedita all'ufficio ivi indicato, a mezzo raccomandata, o direttamente depositata presso il medesimo ufficio, entro quindici giorni successivi al pagamento. Il contribuente conserva l'originale dell'avviso e un esemplare dell'attestato di versamento anche ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 8.


Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'amministrazione finanziaria a non effettuarla per una o piu' annualita', ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, puo' chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.


Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualita' fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualita' 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso puo' chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio IVA nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreche' non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.


Art. 7

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Comma 1

Modalita' di pagamento

Comma 2

Per le annualita' sino al 1992 il pagamento delle somme indicate nella proposta puo' essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Per le annualita' relative all'anno 1993 il pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre 1995.


Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Effetti dell'adesione

Comma 2

L'accertamento con adesione non e' revocabile ne' soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.


((


L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubbtica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate e' opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.


))


L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.


Art. 9

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.