DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

Numero 263 Anno 2012 GU 25.02.2013 Codice 13G00055

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-10-29;263

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell'articolo 11, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati: «Centri», in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito denominato: «decreto-legge n. 112 del 2008», al fine di una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.


La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4, lettera f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri nei quali sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l'anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.


Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6.


Art. 2

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Comma 1

Identita' dei Centri


I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.


I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).


I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.


I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti.


I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.


Art. 3

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Comma 1

Utenza

Comma 2

Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita' per gli adulti stranieri in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).


Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilita', a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'.


Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.


Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresi', a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete.


Art. 4

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Comma 1

Assetto didattico

Comma 2

I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attivita' e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo puo' essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, puo' essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).


I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.


Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresi', la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.


Art. 5

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Comma 1

Assetto organizzativo

Comma 2

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


L'ammissione al livello successivo e' subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilita' e competenze possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.


Art. 6

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Comma 1

Valutazione e certificazione

Comma 2

La valutazione e' definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.


Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello e il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3, e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.


L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 e' disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.


L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7.


Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' altresi' previsto il rilascio di apposita certificazione.


Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche' le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.


Art. 7

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Comma 1

Organi collegiali dei Centri

Comma 2

Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 8

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Comma 1

Gestione amministrativo-contabile

Comma 2

Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni.


Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso i Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i Centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.


Art. 9

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Comma 1

Dotazioni organiche

Comma 2

A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed e' definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere a) e c).


L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico gia' previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonche' di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai saperi e alle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.


L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l'annuale decreto interministeriale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fermo restando l'obiettivo complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 112 del 2008; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.


Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Monitoraggio e valutazione di sistema

Comma 2

I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.


I risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.


Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.


Art. 11

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Comma 1

Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali

Comma 2

L'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013, si realizza attraverso progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015.


A partire dall'anno scolastico 2013-2014, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi gli ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi diurni in vigore per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014.


La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013.


((4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 2))


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun centro. A tale fine, l'ufficio scolastico regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.


Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9.


L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a quella determinatasi per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico 2009/2010 ai sensi del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.


Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri, con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita' per la definizione degli strumenti di flessibilita' di cui all'articolo 4, comma 9, ed e' accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle rispettive norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.