DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0109)

Numero 87 Anno 2010 GU 15.06.2010 Codice 010G0109

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;87

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.


Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.


Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l'orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo annuale delle lezioni e' determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 2

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Comma 1

Identita' degli istituti professionali

Comma 2

L'identita' degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'universita' e all'istruzione e formazione tecnica superiore.


I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonche' al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie e' impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.


Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo.


Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 3

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Comma 1

Istituti professionali per il settore dei servizi

Comma 2

Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 4

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Comma 1

Istituti professionali per il settore industria e artigianato

Comma 2

Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato C).


Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli gia' previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 5

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Comma 1

Organizzazione dei percorsi

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 6

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Comma 1

Valutazione e titoli finali

Comma 2

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.


I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.


Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacita' dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.


Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.


Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le modalita' e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.
Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 7

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Comma 1

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

Comma 2

I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.


Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonche' alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo ((tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5)).


I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
(1)


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 8

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Comma 1

Passaggio al nuovo ordinamento

Comma 2

Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa.


L'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, e' sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attivita' in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.


Ai fini di assicurare la continuita' dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilita' del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c).


Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, conoscenze ed abilita' dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonche' da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.


I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalita' da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilita' e sulle utilizzazioni.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.


Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.


Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".


Art. 10

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

((10))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".