DECRETO LEGISLATIVO

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.(11G0111)

Numero 67 Anno 2011 GU 11.05.2011 Codice 011G0111

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-21;67

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Comma 2

Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.


A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, ((2023, 2025 e 2027)) ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Ai fini dell'applicazione del commi 6 e 6-bis, e' considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita' specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla meta'.


Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.


I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purche', in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 2

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Comma 1

Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

Comma 2

L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.


A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita' di cui all'articolo 1.


Il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.


Art. 3

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Comma 1

Meccanismo di salvaguardia

Comma 2

Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.


Art. 5

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Comma 1

Obblighi di comunicazione

Comma 2

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).


Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni sanzionatorie

Comma 2

Ferme restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebito e le sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione e' tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.


Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicita' della documentazione di cui all'articolo 2.


Art. 7

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 289, lettera b)) che "il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni".