ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
PRODOTTI ENERGETICI (7)
benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri; (22) (41) (42) (56) (58) (69) (70)
benzina : lire 1.003.480 per mille litri; (22) (41) (42) (56) (58) (69) (70) (95) (94) (96) (101) (102) (103) (107) (105) (106) (108) (111) (130) (134) ((135))
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio: (11) (15) (16) (17) (17a) (17b) (18a) (19) (21) (41)
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;(22)(26)(29) (41) (42) (56) (58) (69) (70) (95) (94) (96) (101) (102) (103) (107) (105) (106) (108) (111)(130) (134) ((135))
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri.
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione.
Oli combustibili: usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.; (26) (41) (94) (96) (95) (101) (102) (103) (107) (105) (106)(108) (111) (134) ((135))
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.
Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo
per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato; (47) (48) (66) (70) (73) (90) (114) (133)
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro; (47) (48)
Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro (2). (47) (48)
Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento.
(79)
ENERGIA ELETTRICA
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820. (43)
per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh. (79)
IMPOSIZIONI DIVERSE
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. (19) (24) (35) (47) Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
(42a) (42b)
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(1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50 C, inferiore a 21,2 centistokes. (12)
(2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro.
Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20 Celsius.
(3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.
(49)(95)
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 343 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "a decorrere dal 1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 5, comma 5-bis) che "Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2001, n. 330 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 4) che "A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno";
- (con l'art. 1, comma 5) che "A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno".
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AGGIORNAMENTO (17a)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000".
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AGGIORNAMENTO (17b)
Il D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni, legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001".
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AGGIORNAMENTO (18a)
Il Decreto 9 ottobre 2001 (in G.U. 12/10/2001, n. 238) nel modificare l'art. 25, comma 1 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, e' stabilita in lire 112.000 per mille litri di gasolio".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001";
- (con l'art. 6, comma 3) che la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, prevista sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE" del presente allegato I, ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 515) che "A decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e' limitata ad euro 16,03656 per mille litri".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 116) che "A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 56) che "L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto;
- (con l'art. 2, comma 57) che "L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 329) che "L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che "L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' aumentata a euro 423,00 per mille litri di prodotto";
- (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 2008:
a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 4,80 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;
b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo".
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera b)) che l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 55, comma 2-ter) che "Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette e' ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi".
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs 31 marzo 2011, n. 57 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 e 2) che "1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento."
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "A decorrere dal giorno successivo alla data in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate: a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 2) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri".
Ha altrsi' disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
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AGGIORNAMENTO (42)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto:
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.
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AGGIORNAMENTO (42a)
Il Decreto 30 dicembre 2011 (in G.U. 31/12/2011, n. 304), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, e' determinata in euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012.
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AGGIORNAMENTO (42b)
Il Decreto 30 dicembre 2011 (in G.U. 31/12/2011, n. 304), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, e' determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3, lettera b)) che la suindicata modifica decorre dal 1° giugno 2012.
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AGGIORNAMENTO (46)
Il Decreto 9 gennaio 2012 (in G.U. 16/1/2012, n. 12) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'aliquota di accisa del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette della voce Tabacchi lavorati di cui al'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevata dal 56,00 per cento al 58,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il presente decreto, che si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto:
- (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi".
- (con l'art. 14, comma 2) che "Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) per l'anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall'anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro"
- (con l'art. 14, comma 3) che "Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno".
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro.
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 3) che "Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal l° gennaio 2014:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro".
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 626) che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'efficacia della presente modifica decorre dal 1° gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (56)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 718, lettera c)) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
[...]
c) a decorrere dal 1º gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
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AGGIORNAMENTO (58)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 718, lettera c)) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
[...]
c) a decorrere dal 1º gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
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AGGIORNAMENTO (66)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 48) che "A decorrere dal 1º gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato".
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AGGIORNAMENTO (67)
Il Decreto 13 giugno 2017 (in G.U. 19/06/2017, n. 140), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di base indicata nell'allegato I del medesimo decreto legislativo e' fissata nella misura del 59,1 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 19 giugno 2017.
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AGGIORNAMENTO (69)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 718, lettera c)) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
[...]
c) a decorrere dal 1º gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
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AGGIORNAMENTO (70)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 514) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato".
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 718, lettera c)) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
[...]
c) a decorrere dal 1º gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
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AGGIORNAMENTO (73)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1075) che "Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce « Tabacchi lavorati », le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento e del 59,5 per cento".
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 514) che "A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 34-bis, commi 3 e 4) che "3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 e' altresi' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 659, lettera b) della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-sexies) che "L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021".
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AGGIORNAMENTO (90)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 986) che "L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".
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AGGIORNAMENTO (95)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui al presente Allegato I, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data".
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1, lettera a)) che "In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1-bis, comma 1, lettera b)) che "b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (94)
Il Decreto 18 marzo 2022 (in G.U. 21/03/2022, n. 67) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dei sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure:
a) benzina: 643,24 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61euro per mille chilogrammi. ".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il Decreto 6 aprile 2022 (in G.U. 16/04/2022, n. 90) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti di cui al comma 1, lettera c), si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 24 giugno 2022 (in G.U. 04/07/2022, n. 154) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (102)
Il Decreto 19 luglio 2022 (in G.U. 25/07/2022, n. 172) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (103)
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettere a) e b)) che "In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (107)
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a) e b)) che "In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (105)
Il Decreto 30 agosto 2022 (in G.U. 15/09/2022, n. 216) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 21 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (106)
Il Decreto 13 settembre 2022 (in G.U. 21/09/2022, n. 221) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 6 ottobre 2022 e fino al 17 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (108)
Il Decreto 19 ottobre 2022 (in G.U. 21/10/2022, n. 247) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "A decorrere dal 1° novembre 2022 e fino al 3 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettere a) e b)) che "In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (114)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 986) che "L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
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AGGIORNAMENTO (130)
Il Decreto 14 maggio 2025 (in G.U. 14/5/2025, n. 110) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: euro 713,40 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 632,40 per mille litri".
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 986) che "L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".
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AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c)) che "In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi".
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AGGIORNAMENTO (135)
Il Decreto 18 marzo 2026 (in G.U. 19/3/2026, n. 65) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al quinto giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi".