Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in L. 100, 400, 500 e 1500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 150, 700, 1000 e 2000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L. 700.
La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 2
#Comma 1
Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in L. 9 per ogni mille lire o frazione di lire mille.
Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.
L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100.
Comma 2
della tariffa
10-bis
((
=====================================================================
| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| |
|se |nali| |
=====================================================================
| | | |Come per le
| | | |cambiali di cui al
Cambiali accettate | | | |precedente articolo
da aziende ed | | | |9. Se peraltro le
istituti di credito| | | |cambiali di cui al
di cui al regio | | | |presente articolo
decreto-legge 12 | | | |sono acquistate da
marzo 1936, n. 375,| | | |banche accettanti,
e successive | | | |o da loro
modificazioni e | | | |collegate, il bollo
integrazioni emesse| | | |va integrato fino
da imprenditori di | | | |alla misura
cui all'articolo | | | |prevista
2195 del codice | | | |dall'articolo 9,
civile girabili con| | | |lettera a). Le
la clausola senza | | | |cambiali di cui al
garanzia ed aventi | | | |presente articolo
scadenza non supe- | | | |potranno essere
riore a 12 mesi. | | | |girate
Per ogni | | |Come per le |esclusivamente con
mille lire o | | |cambiali di cui al |la clausola " senza
frazione di mille | | |precedente articolo|garanzia " o
lire | |0,1 |9. |equivalenti.
---------------------------------------------------------------------
))
Art. 2-bis
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo precedente senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
Art. 4
#Comma 1
Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciati dalle scuole ed università.
Art. 5
#Comma 1
All'art. 2 della tariffa allegato A, parte 11, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dal terzo comma dell'art. 31 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000" sono sostituite con le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 20.000".
Le disposizioni dei commi precedenti
A decorrere dal 1 ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.
L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonchè a quelle dell'articolo 1 della tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di L. 15.000.
Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - semprechè non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili))
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 7
#Comma 1
L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione delle volture catastali è soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3.
Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire ventimila".
Art. 8
#Comma 1
Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%.
Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.
Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va effettuato in modo ordinario.
Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, le tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi anche per uso di caccia disciplinate dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono aumentate nella misura del 30% a decorre dal 1 gennaio 1979.
Art. 9
#Comma 1
La disposizione del comma precedente si applica alle tasse di circolazione corrisposte dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
L'ammontare
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Nel secondo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è aggiunto il seguente periodo:
Comma 2
Il terzo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernente disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
Art. 12
#Comma 1
Alle scadenze stabilite dall'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successive all'entrata in vigore del presente decreto, ma ricadenti nell'anno 1978, le aziende e gli istituti di credito sono tenuti, fermi restando gli obblighi degli altri acconti, a versare separatamente un acconto pari, per ciascuna scadenza, al 25 per cento dell'acconto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, nel testo modificato con la legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38.
Art. 13
#Comma 1
Le ritenute del 13 per cento e del 15 per cento previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono rispettivamente elevate al 15 per cento e al 17 per cento.
Art. 13-bis
Comma 1
"Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria".
Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata tabella B, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nella attività propria dell'impresa. La detrazione è ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta tabella;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;
c) per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere precedenti è ammessa soltanto se l'attività commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, è gestita con contabilità separata"))
Art. 13-ter
#Comma 1
"n. 16 - autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc".
Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc e quelli con motore diesel fino a 2500 cc l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento "))
Art. 14
#Comma 1
L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche sulla farina di banane, istituita con legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a L. 250 per chilogrammo di banane fresche ed a L. 800 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.
Art. 14-bis
#Comma 1
Art. 15
#Comma 1
Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma dell'art. 86 è sostituito dal seguente:
"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del sei per cento semestrale commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data in cui il
2) nell'art. 93 le parole: "per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "per semestri compiuti a decorrere dalla data";
3) nel primo comma dell'art. 218 le parole: "quattro per cento semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "sei per cento semestrale".
Nei confronti delle somme dovute e non corrisposte alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano a decorrere dal 1 luglio 1978. Le misure di cui al punto 3) si applicano dal primo semestre successivo a quello nel quale è compresa la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 16
#Comma 1
Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonchè delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, sopratasse e indennità di mora.
La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.
Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti.
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Il termine del 30 giugno 1978 stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è prorogato al 31 dicembre 1980.
Gli uffici che alla data del
Art. 18
#Comma 1
Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire.
Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune))
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
PANDOLFI - MORLINO -
BONIFACIO - DONAT-CATTIN
Comma 6
Registrato alla Corte di conti, addì 27 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 28