Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e di emanare norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nè la sopratassa e gli interessi previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
((Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino dello modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784))
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Art. 2
#Comma 1
((Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo nè in ordine alle persone dei collaboratori nè in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente))
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Art. 2-bis
#Comma 1
((L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti"))
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"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti"))
Art. 2-ter
#Comma 1
((Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è prorogato al 30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, nonchè le relative soprattasse ed interessi, liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.
È altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali))
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È altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali))
Art. 3
#Comma 1
Fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro, da farsi con decreti dei Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e comunque non oltre il 30 giugno 1978, gli uffici che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, continuano ad esercitarla e dal 1 gennaio 1978 svolgono tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette.(2)
((3))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 maggio 1978, n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n.388, ha disposto (con l'art. 17) che "Il termine del 30 giugno 1978 stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, è prorogato al 31 dicembre 1980."
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1980, n.893, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine del 30 giugno 1978, stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 535, e prorogato al 31 dicembre 1980 dall'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982."
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 1 luglio 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 27
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 27