DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171

Numero 171 Anno 2008 GU 04.11.2008 Codice 008G0199

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-15 18:01:57

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonchè di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonchè ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purchè non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.
3)
((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14))
.

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis

(( (Fondo di solidarietà) ))
((
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 66 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo, e, quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo.
))

Art. 1-ter

#

Comma 1

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

Comma 2

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al
((31 dicembre 2009))
, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro.

Art. 2

#

Comma 1

Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato

Comma 2

1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

Art. 2-bis

#

Comma 1

(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative
alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

Comma 2

1. Le vinacce vergini nonchè le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione,
((nonchè, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,))
destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006".

Art. 3

#

Comma 1

Disposizioni in materia di enti irrigui

Comma 2

1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo comma 6.
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2009 e a 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (4)
((6))
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni".
4-bis. Dal 1 gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009.
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tale fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.
5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima finalità, per l'anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".
5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Comma 4

-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-quinquiesdecies) che il termine del 31 dicembre 2010 di cui al comma 3-bis del presente articolo è differito al 31 dicembre 2011.

Art. 4

#

Comma 1

Programma SFOP

Comma 2

1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999,
((pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008))
, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 4-bis

#

Comma 1

(( (Differimento di termine) ))

Comma 2

((
1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.
))

Art. 4-ter

#

Comma 1

(( (Semplificazione delle procedure relative
alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura) ))

Comma 2

((
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.
))

Art. 4-quater

#

Art. 4-quinquies

#

Comma 1

(( (Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole) ))

Comma 2

((
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.";
b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione".
))

Art. 4-sexies

#

Comma 1

(( (Semplificazione del settore pesca) ))

Comma 2

((
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione".
2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale.
))

Art. 4-septies

#

Comma 1

(( (Esenzione da obbligo di certificazione) ))

Comma 2

((
1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.
))

Art. 4-octies

#

Comma 1

(( (Accordi di filiera) ))

Comma 2

((
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
))

Art. 4-novies

#

Comma 1

(( (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori) ))

Art. 4-decies

#

Comma 1

(( (Contrasto agli incendi boschivi) ))

Comma 2

((
1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
))

Art. 4-undecies

#

Comma 1

(( (Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale
dalla valutazione ambientale strategica - VAS) ))

Comma 2

((
1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati".
))

Art. 4-duodecies

#

Comma 1

(( (Oli minerali impiegati nei lavori agricoli) ))

Art. 5

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano