L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non puo' superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.(1)
Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.(1)
Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, e' trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonche' a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)).
8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti all'imposizione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1078) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.