DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. (14G00201)

Numero 188 Anno 2014 GU 23.12.2014 Codice 14G00201

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-15;188

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi

Comma 2

L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non puo' superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.(1)


Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.(1)


Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, e' trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonche' a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130)).
8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti all'imposizione.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1078) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, lettere c), d), f), g) ed h), e 8, decorre dal 1° gennaio 2015.


L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 gia' previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.