DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472.

Numero 422 Anno 1998 GU 09.12.1998 Codice 098G0476

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-19;422

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Comma 2

Le disposizioni recate dalle lettere a), numero 1), b), numero 1), c), numero 2) e d) del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto

Comma 2

Nell'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, le parole: "alle cooperative agricole" sono sostituite dalle seguenti: "ai produttori agricoli".


Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 1998; delle disposizioni di cui alla predetta lettera b), se non applicate nelle liquidazioni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente puo' avvalersi in sede di dichiarazione annuale.


Art. 4

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Comma 1

Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

Comma 2

Le disposizioni recate dal comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.


Art. 5

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Comma 1

Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

Comma 2

Nella lettera e) del comma 4-quinquies dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
460
, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;".


Nella lettera e) del settimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;".