Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
#Comma 1
1. Al regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "della ricevuta di versamento;" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-bis;";
b) all'articolo 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";
"1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonchè del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 1
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonchè del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 1