Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'art. 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione e' aumentata di nove unita' per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione e' aumentata di una unita'. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti - gia' fissati nella meta' dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B) allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 - sono aumentati di una unita'.
Alla sezione e' assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a:
un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sara' collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
All'ufficio del pubblico ministero e' assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della carriera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.
Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:
a) carriera direttiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3;
b) carriera di concetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9;
c) carriera esecutiva - personale amministrativo. . . . . . . . n. 7;
d) carriera ausiliaria - personale addetto agli uffici. . . . . n. 4.
Ai fini dell'assegnazione del personale di cui al comma precedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno banditi - anche in deroga alle norme di cui alla legge 11 luglio 1980, numero 312 - appositi concorsi le cui prove scritte si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.
I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di prestare servizio nella sede predetta per la durata di almeno cinque anni.
Il personale cosi' assunto e' inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. l, 2, primo comma, lett. c e d, e 11 del presente D.P.R., ed ha inoltre dichiarato, visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 1985, n. 428 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In attesa del definitivo riassetto conseguente ad un nuovo ordinamento della Corte dei conti, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e' aumentata di cinquecento unita' - di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente - tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di operativita' dei vari uffici e con assegnazione prioritaria alle sezioni e delegazioni regionali".