REGIO DECRETO

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

Numero 148 Anno 1931 GU 09.03.1931 Codice 031U0148

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto e' espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennita' fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 2

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Comma 1

La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine puo' essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorita' presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ferma restando la facolta' di proroga indicata nel comma precedente.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 3

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Comma 1

In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che da' atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, 1° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni e' effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili).

Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facolta' di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorita' competente sia loro pervenuta.

Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attivazione, i contratti e le norme scaduti.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 4

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Comma 1

Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovra' essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell'azienda, comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 5

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Comma 1

Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni sindacali competenti, e' a queste applicabile il provvedimento piu' grave previsto dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l'amministrazione straordinaria della Associazione.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 6

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Comma 1

Nell'esercizio delle facolta' concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, puo' stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto e' necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 7

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilita' previsto dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e' data facolta' di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato A).
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 8

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Comma 1

Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

1° personale di ruolo;

2° personale ordinario;

3° personale straordinario.

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilita' secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).(7)

Appartengono alla seconda categoria:

a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualita' di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio.

Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualita' di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;

b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;

c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. (18)

Al personale di ruolo gia' adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.
(3) (6) (26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui all'art. 8 [...] del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tramviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso".


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la denominazione di personale avventizio".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 657 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, e' inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 9

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Comma 1

Gli agenti che, pur appartenendo alla 2a categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilita', conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilita' a titolo personale spettera' parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.
(3) (26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui [...] all'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tramviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso".


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 10

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Comma 1

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorita' giudiziaria, secondo le disposizioni del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che e' tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilita' dell'azione giudiziaria. (18a)

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni. (18a)

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente - che potra' essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonche' il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione.
(10) (16) (26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (10)


La L. 24 luglio 1957, n. 633 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2, 3 e 4) che "Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
L'agente che intende adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che e' tenuto a rilasciare ricevuta.
L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilita' dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma.
Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 29418, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso".


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AGGIORNAMENTO (16)


La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 29 marzo 1972, n. 57 (in G.U. 1ª s.s. 05/04/1972, n. 90) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilita' dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale".


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AGGIORNAMENTO (18a)


La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 1979, n. 93 (in G.U. 1ª s.s. 1/08/1979, n. 210) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilita' e non la improcedibilita' dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica" e, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, altresi', l'illegittimita' costituzionale derivata dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilita' e non la improcedibilita' dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a), inerente al rapporto di lavoro".


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 11

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Comma 1

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sara' provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A).

Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell'eventuale emanazione di norme previste dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 12

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Comma 1

Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai 15 anni.

Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', e' considerato utile in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza.
(11) (26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.L. 2 aprile 1932, n. 372, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1932, n. 881, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, non e' applicabile durante il periodo di tempo in cui ha vigore il presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (11)


La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1961.


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 13

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Comma 1

E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto, lo statuto per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 14

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Comma 1

Gli statuti attuali della Cassa di soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosiego si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


Art. 15

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Comma 1

Sono abrogate le norme del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto e' disposto all'art. 11 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Bottai -
Rocco - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 306, foglio 3. - Mancini.
(26) ((27))


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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".