DECRETO LEGISLATIVO

Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano.

Numero 657 Anno 1948 GU 12.06.1948 Codice 048U0657

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;657

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, e' inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto - operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1 luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, e' inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo.
Gli operai, aiuto-operai e manovali che, in quanto mancanti della indicata anzianita', non abbiano titolo all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano "ad personam" i diritti acquisiti con la qualifica C.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.