Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, e' inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto - operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1 luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, e' inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo.
Gli operai, aiuto-operai e manovali che, in quanto mancanti della indicata anzianita', non abbiano titolo all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano "ad personam" i diritti acquisiti con la qualifica C.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.