DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Numero 871 Anno 1982 GU 26.11.1982 Codice 082U0871

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;871

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".


Art. 6

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".


Art. 7

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12))
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".