DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE. (10G0026)

Numero 12 Anno 2010 GU 15.02.2010 Codice 010G0026

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;12

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito d'applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantita' nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.


Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.


Art. 2

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Comma 1

Libera circolazione delle merci

Comma 2

Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non e' possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantita' nominali degli imballaggi.


Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunita' europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantita' nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.


Art. 3

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Comma 1

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

Comma 2

I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I.


Art. 4

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Comma 1

Generatori di aerosol

Comma 2

I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacita' nominale totale del loro contenitore.
Tale indicazione e' fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.


In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa del loro contenuto.


Art. 5

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Comma 1

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

Comma 2

Ai fini dell'articolo 3, qualora due o piu' imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.


Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o piu' imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.


Art. 6

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Comma 1

Modifiche

Comma 2

Nell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse.


Nell'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».


Art. 7

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Sono abrogate le disposizioni in materia di quantita' nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 9

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Comma 1

Applicazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia

Comma 2

Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonche' dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.