DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. 451

Numero 451 Anno 1976 GU 06.07.1976 Codice 076U0451

urn:nir:stato:decreto.legge:1976-07-03;451

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di attuare le direttive n. 75/106 e n. 75/107 del consiglio delle Comunità europee per l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 4

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 5

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 7

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 8

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 9

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Comma 1

Bottiglie recipienti-misura

Comma 2

Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:
1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Le bottiglie predette sono denominate in seguito "bottiglie recipienti-misura CEE" o "bottiglie CEE".

Art. 10

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Comma 1

Capacità delle bottiglie CEE

Comma 2

La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista.
La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo.
La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.
Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.
((Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.))

Art. 11

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Comma 1

Immissione sul mercato

Comma 2

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'art. 7 nella confezione dei preimballaggi.

Art. 12

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Comma 1

Sistemi di riempimento e tolleranze

Comma 2

Le bottiglie CEE possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante.
Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia CEE sono fissati nell'allegato IV.

Art. 13

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Comma 1

Iscrizioni metrologiche

Comma 2

Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo, l'indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:
- la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,
- e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm., del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

Art. 14

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Comma 1

Marchio del fabbricante

Comma 2

I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dello Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione.
Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunità economiche europee.
L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 15

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Comma 1

Controlli

Comma 2

((Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.))

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità del controllo in conformità ai metodi di riferimento di cui agli allegati II e V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.
((5))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 16

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 17

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Comma 1

Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE

Comma 2

Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

Art. 18

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Comma 1

Modalità di applicazione delle sanzioni

Art. 19

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Comma 1


Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.

Art. 20

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Comma 1


La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.

Art. 21

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

MORO - DONAT-CATTIN - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 42