Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.
Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Le bottiglie predette sono denominate in seguito "bottiglie recipienti-misura CEE" o "bottiglie CEE".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo.
La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.
Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia CEE sono fissati nell'allegato IV.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:
- la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,
- e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm., del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunità economiche europee.
L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.))
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità del controllo in conformità ai metodi di riferimento di cui agli allegati II e V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.
Comma 3
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.
Art. 20
#Comma 1
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.
Art. 21
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 42