Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unità di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.
Comma 3
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
È vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:
a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;
c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento.
Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge.
La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio, i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.
In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l'importatore, anzichè effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.
Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) le iscrizioni concernenti il volume e la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonchè nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;
2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.;
3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;
4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;
5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dai provvedimenti delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi.
Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.
Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (capitolo 3600).
Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennità di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri decreti, le modalità del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalità dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000.
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.))
Comma 3
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. È fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO