LEGGE

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Numero 690 Anno 1978 GU 11.11.1978 Codice 078U0690

urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti
((. . . ))
destinati alla vendita in quantità unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unità di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.
((1))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.
Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.

Art. 3

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Comma 1

Marchio C.E.E.

Comma 2

Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati "imballaggi preconfezionati C.E.E.". Se il marchio non è "a secco" la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato.
Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
È vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.

Art. 4

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Comma 1

Immissione sul mercato

Comma 2

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

Art. 5

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Comma 1

Tolleranze

Comma 2

Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I.
Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:
a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;
c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.

Art. 6

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Comma 1

Iscrizioni metrologiche

Comma 2

Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonchè un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di "imballaggi preconfezionati C.E.E." provenienti da Stati non membri della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità.
Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

Art. 7

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Comma 1

Controlli

Comma 2

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della Comunità europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.
Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento.
Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge.
La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio, i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.
In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l'importatore, anzichè effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.
Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

Art. 8

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli "imballaggi preconfezionati C.E.E.".

Art. 9

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Comma 1

Delega al Governo

Comma 2

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) le iscrizioni concernenti il volume e la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonchè nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;
2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.;
3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;
4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;
5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dai provvedimenti delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10

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Comma 1

Controlli statali

Comma 2

Il controllo sulla conformità delle disposizioni del presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E è effettuato dal personale degli uffici di cui al successivo articolo 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della C.E.E., presso i magazzini dell'importatore o de suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale.
Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi.
Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.
Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (capitolo 3600).
Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennità di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri decreti, le modalità del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalità dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.

Art. 11

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Comma 1

Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunità

Comma 2

Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunità europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, è effettuato dalle relative competenti autorità - sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalità previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 12

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa
((da 51,65 euro a 516,46 euro))
.
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000.
((1))

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa
((da 51,65 euro a 516,46 euro))
.
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa
((da 51,65 euro a 516,46 euro))
.
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da
((da 25,82 euro a 258,23 euro))
.
((Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.))
((1))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b) che al secondo comma del presente articolo, le parole: "da L. 200.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103,29 euro a 258,23 euro"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 13

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 14

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Comma 1

Adeguamento delle disposizioni tecniche

Comma 2

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

Art. 15

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Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. È fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

Comma 3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

Comma 5

PERTINI

Comma 6

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO