DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. (11G0217)

Numero 175 Anno 2011 GU 04.11.2011 Codice 011G0217

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Attuazione organica delle direttive 2007/61/CE e 2001/114/CE

Comma 2

Il presente decreto integra le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.


Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia.


Si intende per «latte parzialmente disidratato» il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte.


Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua e' uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.


I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le denominazioni di vendita riportate nell'allegato I.


Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I cui si riferiscono.


Art. 2

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Comma 1

(( (Aggiunte e materie prime autorizzate). ))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".


Art. 3

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Comma 1

Conservazione e trattamento

Comma 2

Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2 e' autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantita' aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso.


((E' autorizzato, altresi', il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".


Art. 4

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Comma 1

Tenore proteico

Comma 2

Il tenore proteico del latte puo' essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso, espresso in materia secca sgrassata, sia aggiungendo sia togliendo componenti del latte senza alterare nel latte corretto il rapporto tra proteina del siero e caseina.


Art. 5

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Comma 1

Etichettatura

Comma 2

((Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.))
((1))


Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e con le espressioni linguistiche ivi indicate.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".


Art. 6

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 7

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.


Art. 8

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Comma 1

Modificazioni tecniche degli allegati

Comma 2

Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.


Art. 9

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Comma 1

Invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.