DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita', nel settore della navig

Numero 545 Anno 1999 GU 22.02.2000 Codice 000G0060

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-18;545

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Certificato

Comma 2

E' istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato "certificato".


Il "certificato" e' conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1.


Il "certificato" e' rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).


I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.


Art. 3

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Comma 1

Ambito di applicazione

Art. 4

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Comma 1

Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato

Comma 2

I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo del medici del Ministero della sanita' o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneita'.


Il titolare del "certificato" che abbia compiuto sessantacinque anni di eta', nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorita' competente che rilascia il "certificato" annota sullo stesso che il conduttore e' risultato idoneo all'esito della visita medica.


Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza e' stata acquisita sulle idrovie nazionali.


L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), puo' essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale e' attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorita' competente dello Stato membro.


La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), e' ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualita' di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima.


Gli esami di cui al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.


Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.


Art. 5

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Comma 1

Conduzione di navi a mezzo radar

Comma 2

Per poter condurre una nave a mezzo radar il conduttore della nave deve aver superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo B dell'allegato II.


L'idoneita' alla conduzione di navi a mezzo radar e' attestata dall'autorita' competente mediante annotazione sul "certificato".


Ai fini di cui al comma 1 e' valido in Italia anche il diploma conseguito secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.


Art. 6

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Comma 1

Conduzione di navi da passeggeri

Comma 2

Puo' condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II.


L'idoneita' alla conduzione di una nave da passeggeri e' attestata dall'autorita' competente mediante annotazione sul "certificato".