DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 517/1982 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attivita' sementiera.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attivita' sementiera.

Numero 517 Anno 1982 GU 09.08.1982 Codice 082U0517

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;517

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli allegati numeri 1 e 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recanti:
allegato n. 1 - sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie "di base (elite)" o "certificate" e come tali controllate e certificate;
allegato n. 2 - sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate o certificate,
sono sostituiti, dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole A e B unite al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

L'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"I prodotti sementieri non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei registri di varieta' di cui al successivo art. 4 od iscritte nel catalogo comune europeo, e se non appartenenti alle categorie di base, certificate e standard, previste dal precedente art. 2.
Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:
a) all'esterno:
di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato n. 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;
di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato n. 1 della presente legge. Esso non e' indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.
Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria "sementi certificate" devono essere muniti di un cartellino del produttore.
I rivenditori di sementi, muniti della apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.
Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi "standard". Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino puo' essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.
Per le varieta' notoriamente conosciute alla data del 1 luglio 1970 e' consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno dame preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprieta' relative alla selezione conservatrice".


Art. 3

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Comma 1

L'art. 8 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto dal precedente art. 3, o sull'imballaggio stesso.
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Tale misura non e' indispensabile nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Nel caso si debba procedere a successive aperture e chiusure di imballaggi in precedenza chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata".


Art. 4

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Comma 1

L'art. 9 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi certificate debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino, previsto dal precedente art. 3, e sull'imballaggio stesso.
Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi devono essere piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.
Il frazionamento dei lotti di sementi certificate deve avvenire ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Nel caso di piccoli imballaggi della categoria sementi "certificate" e' possibile effettuare una o piu' nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale".


Art. 5

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Comma 1

L'art. 11 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, puo' autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente art. 10, per quanto riguarda la facolta' germinativa.
In tal caso il produttore deve garantire una determinata facolta' germinativa, da indicare nel cartellino, di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, cartellino nel quale inoltre deve essere precisato il numero di riferimento del lotto.
Il cartellino ufficiale dovra' indicare che trattasi di sementi con germinabilita' ridotta".


Art. 6

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Comma 1

Gli allegati numeri 1, 2 e 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, recanti:
allegato n. 1 - cartellino ufficiale per le sementi di base e le sementi certificate;
allegato n. 2 - cartellino del produttore per le sementi standard ed i piccoli imballaggi della categoria sementi certificate;
allegato n. 3 - elenco delle specie di piante orticole per le quali l'istituzione dei registri di varieta' e' obbligatoria ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, sono sostituiti dai testi riportati, rispettivamente, nelle tavole C, D ed E unite al presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.