Testo vigente
Art. 1
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Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
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Art. 10
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Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del commissario provinciale per le malattie delle piante e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.
In caso di Consorzi intercomunali costituiti fra Comuni appartenenti a Provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sarà fatto dal prefetto della Provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto.
Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 11
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a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;
Art. 12
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Art. 13
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a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;
b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;
c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 14
#Comma 1
La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976))
Art. 15
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Art. 16
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Art. 17
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Art. 18
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Art. 19
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Art. 20
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Art. 21
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Art. 22
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Art. 23
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Art. 24
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Art. 25
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Art. 26
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Art. 27
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Art. 28
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Art. 29
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Art. 30
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Art. 31
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Art. 32
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Art. 33
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Art. 34
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Art. 35
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Art. 36
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Art. 37
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