LEGGE

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (031U0987)

Numero 987 Anno 1931 GU 24.08.1931 Codice 031U0987

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Art. 10

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Comma 1

((I proprietari di terreni, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e tutti gli altri comunque interessati all'azienda, quando vi siano piante attaccate da malattia o insetti diffusibili, possono riunirsi, per l'opera di difesa, in consorzi volontari, comunali, intercomunali e provinciali, temporanei o permanenti))
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Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del commissario provinciale per le malattie delle piante e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.
In caso di Consorzi intercomunali costituiti fra Comuni appartenenti a Provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sarà fatto dal prefetto della Provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto.
Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11

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Comma 1

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può:
a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;
((b) ordinare la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate, ed insetti o altri nemici delle stesse))
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Art. 12

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Art. 13

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Comma 1

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:
a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;
b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;
c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14

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Comma 1

((Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.
La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976))
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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Art. 19

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Art. 20

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Art. 21

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Art. 22

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Art. 23

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Art. 24

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Art. 25

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Art. 26

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Art. 27

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Art. 28

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Art. 29

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Art. 30

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Art. 31

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Art. 32

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Art. 33

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Art. 34

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Art. 35

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Art. 36

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Art. 37

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