DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Numero 267 Anno 2003 GU 20.09.2003 Codice 003G0292

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole.


Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.


Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Adeguamento degli impianti) ))

Comma 2

((


La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003.


))


Art. 4

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Comma 1

Registrazione degli allevamenti

Comma 2

Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al presente decreto, prima dell'inizio dell'attivita'.


Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero distintivo unico, in conformita' a quanto prescritto all'allegato E al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri gia' in uso per i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la registrazione degli allevamenti, nonche' il numero distintivo attribuito a ciascuno di essi.


Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo stabilimento di allevamento in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento gia' in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare l'attivita' qualora non abbia ottemperato a quanto disposto dal presente comma.


Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti.


I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono essere messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate al consumo umano.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun allevamento puo' iniziare l'attivita' qualora non sia stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto.


Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' di cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da stabilire con disposizione regionale.


Art. 6

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Comma 1

Controlli comunitari

Comma 2

Le autorita' sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo.


Art. 7

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Comma 1

(( (Sanzioni amministrative e penali).))

Comma 2

((


Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.


Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva trovata non conforme.


Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita' produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.


L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo' sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva.


Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.


Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.


7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.


Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria.


Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29)).