DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 784/1982 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

Numero 784 Anno 1982 GU 29.10.1982 Codice 082U0784

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;784

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".


Art. 6

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".