All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra, nonche' le successive modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA.».
Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, e' aggiunto l'Allegato 1 allegato al presente decreto.