DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

Numero 41 Anno 1999 GU 27.02.1999 Codice 099G0087

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;41

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

L'allegato al presente decreto riproduce il regolamento di trasporto ferroviario delle merci pericolose di cui alla direttiva 96/49/CE; pertanto, in tale allegato, laddove, comunque citato, compare il riferimento alla predetta direttiva, lo stesso deve intendersi riferito al presente decreto. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".


Art. 2

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato interamente sul territorio nazionale e tra questo e il territorio di altri Stati membri dell'Unione europea.


Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato con mezzi di trasporto appartenenti alle forze armate o che sono utilizzate sotto la responsabilita' di queste ultime.


Le condizioni di esecuzione di tale trasporto costituiranno oggetto di specifica convenzione tra le Ferrovie dello Stato S.p.a., le Ferrovie in concessione e le Forze armate stesse, fatti salvi, in ogni caso, i principi generali sulle condizioni di sicurezza risultanti dall'allegato al presente decreto.


Fino alla data di approvazione della convenzione di cui al comma 3, continua ad applicarsi la disciplina vigente.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto e fatte salve le norme relative all'accesso delle imprese al mercato, l'autorizzazione per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e' subordinata al rispetto delle norme contenute nell'allegato al presente decreto.


Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato ai sensi dell'articolo 6, che rende esecutivi gli aggiornamenti al RID 1997, e' abrogato l'allegato n. 7 alle "condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)", di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni.


Le norme regolamentari e tecniche integrative per il trasporto di rifiuti sono adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.


Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, le merci pericolose, il cui trasporto e' vietato dalle disposizioni dell'allegato al presente decreto, non possono essere trasportate per ferrovia. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".


Art. 4

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Comma 1

Deroghe

Comma 2

Le merci pericolose di cui all'allegato al presente decreto, se classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o alle norme internazionali in materia di trasporto aereo, sono ammesse al trasporto per ferrovia ogni qualvolta il trasporto comprende un percorso marittimo o aereo.


Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti, o all'uso di lingue diverse dalla lingua italiana nella marcatura o nella documentazione di trasporto o nelle iscrizioni, non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio nazionale.


E' consentita l'utilizzazione sul territorio nazionale di carri costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non sono conformi ai contenuti del presente decreto ma che sono stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino al 31 dicembre 1996, sempreche' i carri in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti.


Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente alla data di entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso, per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1.


Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1 luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1 luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, puo' rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure
effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso
allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza.


Limitatamente al trasporto sul territorio nazionale e a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, possono essere concesse deroghe temporanee alle condizioni di trasporto previste nell'allegato al presente decreto allo scopo di svolgere le opportune verifiche ai fini della elaborazione delle proposte di modifica di tali disposizioni per adeguarle al progresso tecnico e industriale.


Le deroghe temporanee di cui al comma 6, da convenirsi tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base all'allegato al presente decreto, devono essere formalizzate mediante un'accordo multilaterale proposto alle autorita' competenti degli Stati membri dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Le deroghe sono accordate, senza discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario, per un periodo massimo di cinque anni e non sono rinnovabili.


Le deroghe temporanee di cui ai commi 6 e 7 sono notificate alla Commissione europea da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.


Fino al 31 dicembre 1998 restano validi gli accordi esistenti con altri Stati membri, senza discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario. Dal 1 gennaio 1999 tutte le deroghe dovranno essere conformi al disposto dei commi 6, 7 e 8. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".


Art. 5

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Comma 1

Trasporti internazionali con Paesi non appartenenti all'Unioni europea

Comma 2

Fatte le norme comunitarie e nazionali in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio nazionale e i Paesi terzi e' autorizzato nella misura di cui esso e' conforme alle disposizioni del RID.


Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa informazione della Commissione europea, possono essere previste norme particolari, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, per disciplinare il trasporto di merci pericolose per ferrovia, effettuato a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica che non sono parti contraenti della COTIF; tali norme sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose, in colli, alla rinfusa o in cisterne, medianti vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non e' parte contraente della COTIF; tali norme dovranno comunque garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".


Art. 6

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Comma 1

Adeguamento tecnico

Comma 2

Le ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina comunitaria in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose sono recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183. ((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
[...]
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".