DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 775/1972 - Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri.

Numero 775 Anno 1972 GU 18.12.1972 Codice 072U0775

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-05;775

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La tabella 2 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al ruolo organico del personale della carriera diplomatica e' sostituita dalla seguente, ferma restando la nota I alla tabella stessa:
Grado Organico
Ambasciatore............................................. 18 Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª
classe................................................... 50 Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª
classe................................................... 80 Consigliere di ambasciata............................... 160 Consigliere di legazione................................ 223 |
Primo segretario di legazione........................... > 530
Segretario di legazione.................................|
----- 1.061 -----


Art. 2

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Comma 1

I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino in eccesso rispetto alle dotazioni organiche dei gradi come stabilito all'art. 1 sono considerati in soprannumero da riassorbirsi in ragione di un terzo delle vacanze successive.
In corrispondenza della riduzione dell'organico nel grado di ambasciatore, sono istituiti temporaneamente quattro posti in soprannumero, utilizzabili uno per ciascun anno, anche piu' volte nel corso dell'anno stesso, nel quadriennio dal 1972 al 1975. I funzionari che, al termine del quadriennio, occuperanno i posti in soprannumero come sopra istituiti resteranno in tale posizione fino alla cessazione del servizio.
In corrispondenza dei soprannumeri derivanti dalla applicazione dei due precedenti commi saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel grado di consigliere di legazione.


Art. 3

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Comma 1

Il ruolo direttivo degli esperti in lingue estere e' soppresso. Gli impiegati che ne fanno parte sono inquadrati in soprannumero nella corrispondente qualifica della carriera direttiva.
Nella carriera direttiva amministrativa sono istituiti, nella qualifica corrispondente a quella di direttore di divisione aggiunto, tre posti in soprannumero ad esaurimento, conferibili anche piu' volte, riservati agli impiegati di cui al primo comma;


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore una volta entrato in vigore, e trenta giorni dopo, il decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775.