Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, in attesa di una più organica disciplina della materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
È prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonchè nell'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.
Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 23
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 23